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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - lavoratore autonomo - rimborso - organizzazione autonoma - gestione ed organizzazione della struttura - esercizio esclusivo - presupposto impositivo - è tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza dell’IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Sebbene svolgesse la propria attività all’interno di una struttura organizzata e partecipasse, in qualità di membro del consiglio di amministrazione, alla gestione della struttura, essa costituiva un soggetto giuridicamente distinto e terzo rispetto al professionista. La mera utilizzazione della struttura o la partecipazione agli organi societari non dimostrano, di per sé, che il lavoratore autonomo disponga e gestisca un’autonoma organizzazione riferibile alla propria attività personale.

La decisione

La pretesa impositiva è stata esclusa perché non è sufficiente che il professionista operi all’interno di una struttura organizzata o contribuisca alla sua gestione. È necessario che egli sia il soggetto che possiede, dirige e organizza autonomamente i mezzi e le risorse impiegati nell’esercizio dell’attività. Poiché la struttura era giuridicamente distinta dal professionista, non è stato ravvisato il presupposto impositivo IRAP ed è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.

    L’autonoma organizzazione deve essere riferibile direttamente al professionista e da lui gestita. Non basta la presenza di una struttura organizzata presso la quale egli presta la propria attività, se la struttura appartiene a un soggetto distinto.

Massime di principio

  • Per l’IRAP dei lavoratori autonomi non è sufficiente dimostrare che l’attività venga svolta in una struttura complessa o dotata di personale, beni e mezzi: occorre verificare a chi appartengano e chi li organizzi.
  • La partecipazione del professionista al consiglio di amministrazione o alla gestione di una società non comporta automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione personale soggetta a IRAP.
  • Quando la struttura presso cui il professionista opera è giuridicamente distinta da lui, le risorse e l’organizzazione della struttura non possono essere automaticamente imputate alla sua attività individuale.
  • Il presupposto IRAP ricorre, in linea generale, quando il professionista si avvale stabilmente di beni, personale o mezzi propri, coordinandoli e organizzandoli in modo autonomo oltre il minimo necessario per l’esercizio personale dell’attività.
  • Nelle richieste di rimborso è essenziale documentare la separazione tra l’attività personale del professionista e l’organizzazione appartenente a società, enti o studi associati presso i quali egli opera.

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