Sentenza del 05/04/2019 n. 9587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, e la falsa applicazione dell'art. 17, comma 3. Secondo E. S.p.A., la definizione agevolata della sanzione avrebbe dovuto essere ammessa perché le sanzioni non erano state iscritte a ruolo, ma irrogate con autonomo atto di contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il divieto di definizione agevolata previsto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica a tutte le sanzioni relative a omessi o tardivi versamenti d'imposta, indipendentemente dalla modalità con cui sono state irrogate: iscrizione a ruolo, atto di accertamento o autonomo atto di contestazione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
"Definizione agevolata delle sanzioni"
La norma disciplina la possibilità di definire in misura ridotta le sanzioni contestate. Tale possibilità, tuttavia, è esclusa quando ricorre il divieto specifico previsto dall'art. 17, comma 3, per le sanzioni connesse a omessi o tardivi versamenti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3
"In nessun caso" è consentita la definizione agevolata delle sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti d'imposta
Il divieto deve essere inteso in senso oggettivo e generale: riguarda ogni sanzione per omesso o tardivo pagamento d'imposta, senza rilevanza della modalità di irrogazione.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
In caso di pagamento integrale e tempestivo dell'imposta dovuta, il contribuente può beneficiare delle sanzioni determinate direttamente dalla legge in misura ridotta; ciò è distinto dalla definizione agevolata della sanzione già irrogata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando la violazione consiste esclusivamente nell'omesso o tardivo versamento di un tributo, la definizione agevolata della sanzione è normalmente esclusa, anche se la sanzione è stata irrogata con un atto autonomo e non mediante iscrizione a ruolo.
- La modalità procedurale utilizzata dall'amministrazione per irrogare la sanzione non modifica il divieto: rileva la natura sostanziale della violazione, cioè l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta.
- La riduzione prevista per il pagamento tempestivo dell'imposta e della sanzione legalmente ridotta non equivale alla definizione agevolata di una sanzione già contestata o irrogata.
- In presenza di una sanzione per tardivo o omesso versamento, una contestazione fondata soltanto sull'assenza di iscrizione a ruolo ha scarse possibilità di successo, perché il divieto è applicato dalla giurisprudenza a tutte le forme di irrogazione.
- Il rigetto del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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