Sentenza n. 116/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - dell'ordinanza del Comune di Sperlonga n. 4 del 15 aprile 2025, con la quale è stata disposta la demolizione di un gazebo e di un telo ombreggiante installati dalla ricorrente nel tratto di litorale in concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo; - del verbale del Comune di Sperlonga prot. n. 9555 del 4 giugno 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza alla sopraindicata ordinanza; - di ogni altro atto antecedente o conseguenziale, ivi compresa la nota comunale n. 13076 del 4 luglio 2024; recante l’avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un gazebo e di un telo ombreggiante installati su area demaniale marittima in concessione, nonché verbale di accertamento dell’inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, deducendo che il gazebo, aperto su tutti i lati, semplicemente appoggiato sul terrazzo dello stabilimento e costituito da una copertura sorretta da struttura lignea facilmente amovibile, e il telo ombreggiante, collocato sull’arenile e sorretto da struttura lignea di facile rimozione, rientravano nell’edilizia libera. I manufatti non avrebbero modificato la destinazione d’uso degli spazi, creato volumi o spazi chiusi, né determinato una stabile trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. La ricorrente ha inoltre contestato la necessità di autorizzazioni demaniali e paesaggistiche, evidenziando che gli interventi erano funzionali all’attività oggetto della concessione e non ne modificavano estensione, opere o modalità di esercizio. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza di demolizione è stata annullata. Il TAR ha ritenuto che, per caratteristiche costruttive, strutturali e funzionali non contestate dall’amministrazione, il gazebo e il telo ombreggiante fossero manufatti leggeri, facilmente amovibili, privi di ancoraggi fissi, aperti o non idonei a creare spazi chiusi stabili e privi di autonomia funzionale. Il gazebo rientra tra gli elementi di arredo e le strutture leggere soggetti a edilizia libera; il telo ombreggiante rientra tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Il giudice ha richiamato anche il glossario dell’edilizia libera, che include i gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo e le coperture leggere di arredo. Le opere non costituiscono inoltre una costruzione rilevante ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 380/2001, non comportando una stabile trasformazione del territorio. Anche qualora fossero state soggette a comunicazione di inizio lavori, non sarebbero state comunque sanzionabili con la demolizione, prevista per gli interventi assoggettati a permesso di costruire. La collocazione su demanio marittimo non imponeva una concessione suppletiva, poiché non vi era variazione dell’estensione dell’area, delle opere assentite o delle modalità di esercizio della concessione. Il TAR ha inoltre ritenuto gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. 31/2017, in relazione alla voce B.26 dell’Allegato 2. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-ter) ed e-quinquies), d.P.R. 380/2001
“opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” e “aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”
Il gazebo leggero, aperto ai lati e non stabilmente infisso, e il telo ombreggiante facilmente amovibile, privo di ancoraggi fissi e non generatore di volumi o spazi chiusi, rientrano nell’edilizia libera.
art. 10 d.P.R. 380/2001
I manufatti non costituiscono costruzioni soggette a permesso di costruire, poiché non comportano una trasformazione urbanistico-edilizia stabile e perdurante del territorio.
art. 1, comma 2, d.lgs. 222/2016
Costituisce base normativa del decreto recante il glossario dell’edilizia libera.
d.m. 2 marzo 2018, voci 44 e 50
voce 44: installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; voce 50: installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tende, tende a pergola, pergotende e coperture leggere di arredo
Il glossario conferma la riconducibilità dei manufatti descritti alle opere eseguibili senza titolo edilizio.
art. 24 d.P.R. 328/1952
sono soggette a licenza di concessione suppletiva le opere comportanti una variazione dell’estensione della zona concessa, delle opere o delle modalità di esercizio
Sulle aree demaniali marittime la concessione suppletiva è necessaria solo quando l’intervento modifica estensione, opere assentite o modalità di esercizio; non è necessaria per arredi funzionali all’attività concessa che non producano tali variazioni.
art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. 31/2017
Prevede ipotesi di esonero dall’autorizzazione paesaggistica, applicabili agli interventi ricompresi nella voce B.26 dell’Allegato 2.
voce B.26, Allegato 2, d.P.R. 31/2017
“verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors) ...; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione ... a servizio della balneazione”
Gli interventi descritti, in quanto manufatti amovibili o di facile rimozione a servizio della balneazione e privi delle caratteristiche di stabile trasformazione, sono esonerati dall’autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Un gazebo leggero, coperto superiormente, aperto ai lati, non aderente ad altro immobile, facilmente amovibile e non stabilmente infisso al suolo rientra nell’edilizia libera come elemento di arredo o manufatto leggero, purché non abbia autonomia funzionale e non realizzi uno spazio chiuso stabile.
- Un telo ombreggiante leggero, facilmente amovibile, privo di ancoraggi fissi al suolo e non idoneo a creare nuovi volumi o spazi chiusi rientra tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici eseguibili in edilizia libera.
- La sanzione demolitoria non è applicabile a opere che, anche se eventualmente soggette a comunicazione di inizio lavori, non sono assoggettate a permesso di costruire; la demolizione edilizia presuppone un intervento riconducibile alle categorie per le quali è richiesto il permesso di costruire.
- La collocazione di manufatti leggeri su area demaniale marittima in concessione non richiede una concessione suppletiva quando non modifica l’estensione dell’area assentita, le opere oggetto della concessione o le modalità di esercizio, e gli interventi restano funzionali all’attività concessa.
- Manufatti amovibili o di facile rimozione posti a servizio della balneazione e privi di una stabile trasformazione dei luoghi rientrano nelle ipotesi di esonero dall’autorizzazione paesaggistica previste dalla disciplina regolamentare.
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