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Risoluzione

Risoluzione n. 256 del 2/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene elusiva la scissione totale proporzionale di una S.n.c. in due nuove società, una con l’azienda e l’altra con l’immobile, quando l’operazione è preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria invece della cessione d’azienda. La scissione è considerata priva di valide ragioni economiche e finalizzata a ottenere un indebito vantaggio fiscale tramite il regime più favorevole dei capital gain rispetto alla tassazione della cessione di azienda.

Scissione totale proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni

Scissione totale proporzionale e successiva cessione delle partecipazioni

La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa a una scissione totale proporzionale di una S.n.c. finalizzata, secondo la prospettazione del contribuente, a separare l’attività produttiva dall’immobile aziendale e a rendere più agevole la successiva cessione dell’attività. La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso valuta se l’operazione integri una fattispecie elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Contesto fattuale e struttura dell’operazione

La società istante è una S.n.c. costituita nel 1972, operante nella fabbricazione e nel commercio di mobili e articoli di arredamento. Il patrimonio comprende, tra l’altro, uno stabilimento produttivo stimato in circa Euro 3.500.000,00. La compagine sociale è formata da due soci, TIZIO e CAIO, titolari in parti uguali.

I soci intendono dismettere l’attività per ragioni familiari e anagrafiche, poiché i figli non intendono proseguirla. Le soluzioni prospettate sono due:

  • cessione della società;
  • cessione del complesso aziendale con mantenimento della proprietà dell’opificio, eventualmente da concedere in affitto al cessionario.

La società ritiene che la seconda ipotesi sia più favorevole, poiché riduce il valore da trasferire all’acquirente. Per raggiungere tale risultato propone una scissione totale proporzionale, fiscalmente neutrale ex art. 173 del TUIR, in due nuove S.n.c.: una assegnataria del complesso aziendale e l’altra dell’immobile produttivo.

Finalità dichiarate dal contribuente

Secondo quanto dichiarato nell’istanza, la scissione avrebbe lo scopo di separare attività e immobile e di favorire:

  • l’apertura del capitale sociale a terzi;
  • l’affiancamento di soci di maggioranza o minoranza per la prosecuzione dell’attività;
  • la futura cessione delle quote, ritenuta più snella e gradita rispetto alla cessione aziendale, anche in caso di corrispettivo frazionato nel tempo.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama in primo luogo l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui alcuni atti, fatti e negozi possono non essere opponibili all’Amministrazione finanziaria quando siano realizzati in presenza di determinate condizioni elusivo-abusive.

Perché un’operazione sia qualificabile come elusiva, devono concorrere i seguenti elementi:

  • rientro in una delle fattispecie previste dal terzo comma dell’art. 37-bis;
  • aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento;
  • conseguimento di un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema;
  • assenza di valide ragioni economiche.

È inoltre richiamato l’art. 173 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale della scissione, e l’art. 68, comma 3, del TUIR, relativo al regime di tassazione dei capital gain, nonché l’art. 86, comma 2, del TUIR, relativo alla tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda o ramo d’azienda.

Neutralità fiscale della scissione in via generale

La risoluzione precisa che, in linea di principio, la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 del TUIR. Il trasferimento del patrimonio, o di parte di esso, alla società beneficiaria non comporta l’uscita dei beni dal regime ordinario d’impresa, purché le beneficiarie non usufruiscano di regimi agevolati.

I plusvalori relativi ai componenti trasferiti restano quindi latenti e concorreranno alla formazione del reddito solo al verificarsi di eventi successivi, quali:

  • cessione onerosa dei beni;
  • risarcimento per perdita o danneggiamento, anche in forma assicurativa;
  • assegnazione ai soci;
  • destinazione a finalità estranee all’impresa.

Profilo elusivo dell’operazione descritta

Secondo l’Amministrazione, la scissione prospettata può assumere carattere elusivo quando rappresenti la prima fase di un disegno unitario volto a creare una società “contenitore” e a cederne successivamente le partecipazioni, trasferendo così la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado, assoggettati a un regime più mite.

Nel caso specifico, l’operazione non appare funzionalmente diretta a costituire due complessi aziendali autonomamente operativi e coerenti con un effettivo progetto imprenditoriale. Al contrario, la scissione sembra servire a predisporre una struttura societaria nella quale collocare il ramo operativo per poi farlo circolare tramite la vendita delle quote della beneficiaria.

Risparmio d’imposta e aggiramento della disciplina sulla cessione d’azienda

La Direzione rileva che, attraverso questa impostazione, i soci persone fisiche conseguirebbero un risparmio d’imposta indebito, beneficiando del regime fiscale più favorevole previsto per la cessione di partecipazioni rispetto a quello ordinario applicabile alla cessione di azienda o di ramo d’azienda.

Il vantaggio deriverebbe dall’aggiramento della disciplina di cui all’art. 86, comma 2, del TUIR, a fronte dell’applicazione del regime dei capital gain di cui all’art. 68, comma 3, del TUIR.

Valutazione delle valide ragioni economiche

La risoluzione esclude la sussistenza di valide ragioni economiche. La scissione non viene considerata un mero strumento di riorganizzazione aziendale, ma un passaggio strumentale destinato a surrogare una diversa fattispecie negoziale, cioè la cessione di ramo d’azienda, che sarebbe più coerente con le reali finalità dell’operazione ma anche fiscalmente più onerosa.

Secondo l’Amministrazione, le vere ragioni dell’operazione consistono nel trasferire a terzi il complesso aziendale sfruttando il trattamento fiscale più favorevole della cessione delle partecipazioni da parte di persone fisiche, anziché procedere alla cessione diretta dell’azienda.

Conclusione della risoluzione

La Direzione conclude che l’operazione presenta aspetti di elusività, in quanto:

  • è priva di valide ragioni economiche;
  • è diretta a conseguire un vantaggio tributario indebito;
  • realizza tale vantaggio mediante l’aggiramento delle norme sulla plusvalenza da cessione d’azienda.

La risoluzione richiama infine le Direzioni regionali a vigilare sull’osservanza dei principi espressi.

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