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Sentenza

Sentenza n. 4808/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione n. 283 del 4.4.2025, comunicata in data 7.4.2025 a mezzo pec tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia - Milano - sez. I, n. 01118/2025, ha annullato la determinazione nr. 1154 del 04/11/2024 di ri-aggiudicazione a CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. del lotto 1 della procedura “ARIA_2023_048 – gara multi-lotto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli enti del sistema sanitario regionale”; ha annullato la determinazione nr. 686 del 25/06/2024 limitatamente a quanto determinato con riferimento al lotto 1; ha risolto la Convenzione stipulata in data 31.12.2024 Prot. IA.2024.0104855, tra ARIA e CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., relativa al LOTTO 1 - CIG 967192335A; ha disposto l’esclusione dal lotto 1 di CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.; ha rideterminato la graduatoria del lotto 1; ha dato mandato al RUP di svolgere le attività conseguenti e necessarie, ivi compresa la verifica della congruità dell’offerta economica, all’aggiudicazione del lotto 1; - della nota 2.4.2025 (Protocollo IA.2025.0030903 del 02/04/2025), resa nota in data 7.4.2025 a mezzo PEC tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lombardia Milano sez. I, n. 01118/2025, con l’annullamento della Determinazione nr. 1154 del 04/11/2024 di ri-aggiudicazione a CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. del lotto 1 della procedura “ARIA_2023_048 – gara multi-lotto, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli enti del sistema sanitario regionale”; l’annullamento della Determinazione nr. 686 del 25/06/2024 limitatamente a quanto determinato con riferimento al lotto 1; la risoluzione della Convenzione stipulata in data 31.12.2024 Prot. IA.2024.0104855, tra ARIA e CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., relativa al LOTTO 1 - CIG 967192335A; escludere dal lotto 1 di CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.; rideterminare la graduatoria del lotto 1; - della comunicazione pec del 7.4.2025 inviata tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con la quale sono state comunicate la Determinazione n. 283 del 4.4.2025 e la nota del RUP del 2.4.2025 (Protocollo IA.2025.0030903 del 02/04/2025); - di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare in ordine alla eventuale aggiudicazione del Lotto n.1 in favore di altro operatore economico, con espressa riserva di motivi aggiunti. per la declaratoria di inefficacia del Contratto medio tempore concluso e dei contratti attuativi (ordinativi di fornitura) ove medio tempore conclusi per il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro nel Contratto e negli ordinativi di fornitura eventualmente conclusi ovvero, in via subordinata, per equivalente;

Giustizia amministrativa202501748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di ARIA che, in esecuzione della sentenza del TAR, ha escluso il consorzio dal lotto 1, annullato la riaggiudicazione e risolto la convenzione stipulata per il servizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio aveva impugnato la determinazione di ARIA del 4 aprile 2025, contestando sia gli effetti dell’esclusione e dell’annullamento della riaggiudicazione, sia, soprattutto, la risoluzione della convenzione già stipulata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 121, 122 e 124 c.p.a. e dei principi di buon andamento e correttezza, sostenendo che la sentenza del TAR da eseguire non aveva disposto l’inefficacia del contratto e che ARIA aveva oltrepassato i limiti del giudicato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 3 e 21-nonies della l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, contestando il potere e le ragioni della risoluzione. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, nonché difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio era inoltre intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della precedente sentenza d’appello, rendendo definitiva l’esclusione del consorzio dalla gara.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso diretta contro l’esclusione e l’annullamento della riaggiudicazione, perché la sentenza del Consiglio di Stato n. 8047/2025, non più impugnabile dopo la declaratoria d’inammissibilità della revocazione, aveva definitivamente confermato l’esclusione del consorzio. Un eventuale annullamento di tali statuizioni non avrebbe quindi procurato al ricorrente alcuna utilità. Ha invece respinto nel merito la contestazione della risoluzione della convenzione: il potere del giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. non esclude il distinto potere sostanziale della stazione appaltante di intervenire sul contratto in autotutela, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina dei contratti pubblici. Poiché il giudice non aveva dichiarato né escluso l’inefficacia del contratto e l’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario era divenuta definitiva, ARIA poteva tenere conto del venir meno del presupposto della stipula e risolvere la convenzione. La partecipazione alla gara e la conseguente aggiudicazione costituiscono infatti il presupposto della stipula; il loro venir meno giustifica lo scioglimento del vincolo contrattuale. Il ricorso è dunque improcedibile in parte e infondato per il resto. Spese compensate per il carattere interpretativo di alcune questioni.

Norme richiamate

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Gli artt. 121 e 122 c.p.a. (in attuazione dell’art. 2-quinquiesdella Direttiva 89/665/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 21dicembre 1989) prevedono i casi in cui il giudice amministrativo dichiara l’inefficacia del contratto distinguendo, rispettivamente, tra i casi di maggiore gravità delle illegittimità degli atti di gara (inefficacia necessaria) e i casi di minore gravità (inefficacia possibile).

    Gli artt. 121 e 122 c.p.a. disciplinano il potere processuale del giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto, distinguendo tra ipotesi in cui essa è necessaria e ipotesi in cui è possibile; tale potere non esclude il distinto potere sostanziale dell’amministrazione.

  • art. 108 d.lgs. 50/2016

    Allo stesso modo, il potere processuale del giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto non preclude all’amministrazione di esercitare il potere sostanziale attribuitole dall’ordinamento di dichiarare l’inefficacia del contratto in presenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici “ratione temporis” vigente (potere riconducibile nell’ambito generale dell’autotutela come sancito nell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016) che sono diversi da quelli presi in considerazione dagli artt. 121 e 122 c.p.a.

    L’art. 108 d.lgs. 50/2016 fonda un potere sostanziale dell’amministrazione, riconducibile all’autotutela, distinto dal potere processuale del giudice previsto dagli artt. 121 e 122 c.p.a.; il suo esercizio dipende dai presupposti propri della disciplina dei contratti pubblici.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Al riguardo va evidenziato che con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5809/2026 sulla revocazione, è passata in giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c. (cfr. art. 39, comma 1, c.p.a. sul c.d. “rinvio esterno”) la sentenza del giudice amministrativo di appello n. 8047/2025 con la quale era stato respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado di questo TAR n. 1118/2025 con la quale ultima, nella sostanza, era stata disposta l’esclusione di CNS dalla procedura di gara.

    Il rinvio esterno previsto dall’art. 39, comma 1, c.p.a. consente di applicare l’art. 324 c.p.c. per accertare il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa.

  • art. 324 c.p.c.

    Al riguardo va evidenziato che con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5809/2026 sulla revocazione, è passata in giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c. (cfr. art. 39, comma 1, c.p.a. sul c.d. “rinvio esterno”) la sentenza del giudice amministrativo di appello n. 8047/2025 con la quale era stato respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado di questo TAR n. 1118/2025 con la quale ultima, nella sostanza, era stata disposta l’esclusione di CNS dalla procedura di gara.

    In forza dell’art. 324 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno, la definizione inammissibile della revocazione ha reso definitiva la sentenza d’appello e la conseguente esclusione dalla gara.

  • art. 106 c.p.a.

    È dirimente stabilire quali siano le conseguenze giuridiche discendenti dalla sentenza n. 5809/2026 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.a., avverso la sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 8047/2025 con la quale era stata confermata l’esclusione dalla gara del concorrente; nonché stabilire se residua in capo alla stazione appaltante, ed entro che limiti, il potere di risolvere il contratto a seguito dell’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario disposta dal giudice amministrativo che tuttavia in sentenza non ha assunto alcuna espressa statuizione in proposito (cfr. sul punto il precedente della Sezione n. 1957/2026).

    La norma è richiamata per individuare la definizione del giudizio di revocazione e le conseguenze del consolidamento della sentenza che ha disposto l’esclusione; la decisione qui in esame non interpreta autonomamente i presupposti del rimedio revocatorio.

Massime di principio

  • Il potere processuale del giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. non preclude alla stazione appaltante l’esercizio del distinto potere sostanziale di incidere sul contratto in autotutela, quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina dei contratti pubblici applicabile ratione temporis.
  • Quando l’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario è definitivamente accertata e il giudice non ha dichiarato né escluso l’inefficacia del contratto, la stazione appaltante può intervenire sul contratto stipulato sul presupposto della regolare partecipazione e aggiudicazione; il venir meno di tale presupposto giustifica lo scioglimento del vincolo contrattuale.
  • La sopravvenuta definitività della sentenza che dispone o conferma l’esclusione dalla gara priva di utilità la domanda di annullamento diretta contro l’esclusione e l’annullamento dell’aggiudicazione, se il suo eventuale accoglimento non può modificare la posizione ormai consolidata del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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