Regolamento (UE) 2024/2637
Regolamento delegato (UE) 2024/2637 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda le norme relative al quantitativo di riferimento per gruppi di contingenti tariffari nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema dei quantitativi di riferimento utilizzati per richiedere titoli di importazione nell’ambito di specifici contingenti tariffari del pollame. La Commissione limita il ricorso al calcolo cumulativo per alcuni gruppi di contingenti, al fine di ridurre possibili distorsioni del mercato e garantire una più ampia partecipazione degli operatori. Le nuove regole operano solo per i periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del regolamento.
Modifica le regole sul calcolo del quantitativo di riferimento per alcuni gruppi di contingenti tariffari nel settore del pollame, escludendo tre contingenti da un regime cumulativo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione del settore del pollame disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 e dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Incide in particolare sui gruppi di contingenti tariffari identificati dai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212, 09.4290; 09.4214, 09.4215; 09.4410, 09.4411, 09.4289. Le modifiche si applicano ai periodi contingentali che iniziano dopo l’entrata in vigore del regolamento. Restano esclusi dal regime cumulativo i contingenti con numeri d’ordine 09.4213, 09.4216 e 09.4412, che vengono soppressi dai gruppi di cui all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
Modifica delle norme sul quantitativo di riferimento per contingenti tariffari del pollame
Il regolamento delegato (UE) 2024/2637 modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 in materia di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione soggetti a titoli. L’intervento mira a correggere l’assetto del cosiddetto quantitativo di riferimento per alcuni gruppi di contingenti tariffari del settore del pollame, alla luce del rischio che l’uso della deroga possa favorire concentrazioni di titoli e distorsioni del mercato.
Contesto e ragioni dell’intervento
La disciplina previgente consente agli operatori di chiedere titoli solo entro un quantitativo limitato, calcolato in base alle importazioni pregresse. In via derogatoria, per alcuni gruppi di contingenti, il quantitativo di riferimento viene calcolato cumulando i prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito di più numeri d’ordine, così da consentire al richiedente di utilizzare il riferimento per uno qualsiasi dei contingenti del gruppo.
La Commissione evidenzia tuttavia che tale flessibilità può produrre effetti distorsivi, soprattutto in presenza di sviluppi legislativi e di mercato che consentono a pochi operatori di ottenere quote significative di titoli di importazione. Il rischio viene indicato come aggravato dalla soppressione dei dazi sulle importazioni dall’Ucraina prevista dai regolamenti (UE) 2022/870, 2023/1077 e 2024/1392.
Modifica dei gruppi di contingenti tariffari
L’articolo 1 riscrive i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760. La regola del calcolo cumulativo del quantitativo di riferimento continua ad applicarsi soltanto ai seguenti gruppi di contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:
- 09.4211, 09.4212 e 09.4290;
- 09.4214 e 09.4215;
- 09.4410, 09.4411 e 09.4289.
Per il primo gruppo, il quantitativo totale dei prodotti oggetto delle domande di titoli presentate nel periodo contingentale non può superare il quantitativo di riferimento totale del richiedente. Il richiedente conserva la facoltà di decidere come ripartire tale quantitativo tra i contingenti del gruppo. La medesima logica è estesa anche agli altri due gruppi.
Esclusioni dai gruppi cumulativi
Il considerando 6 precisa che, per limitare il rischio di distorsioni di mercato e garantire che tutti gli operatori interessati possano presentare domanda di titoli, devono essere soppressi dai gruppi di cui ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 9 i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4213, 09.4216 e 09.4412. Tali numeri non compaiono infatti più tra quelli ammessi al calcolo cumulativo nel testo sostitutivo.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore, con l’obiettivo di assicurare una corretta gestione dei gruppi di contingenti tariffari, tenendo conto del fatto che i periodi contingentali non coincidono per tutti i gruppi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori del settore del pollame, la modifica incide sulla strategia di presentazione delle domande di titoli: il quantitativo di riferimento non può più essere sfruttato in modo esteso per i contingenti esclusi, mentre resta possibile la ripartizione flessibile solo all’interno dei gruppi espressamente confermati. Per avvocati e commercialisti, il punto rilevante è la verifica, per ciascun periodo contingentale successivo all’entrata in vigore, della corrispondenza tra il numero d’ordine del contingente richiesto e l’ammissibilità al calcolo cumulativo del riferimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760
L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760. Il calcolo cumulativo del quantitativo di riferimento, in deroga al principio della corrispondenza tra quantitativo e singola origine di cui ai paragrafi 2 e 3, resta ammesso solo per tre gruppi di contingenti tariffari del pollame: 09.4211/09.4212/09.4290, 09.4214/09.4215 e 09.4410/09.4411/09.4289. Per il gruppo 09.4211/09.4212/09.4290, il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli non può superare il quantitativo di riferimento totale del richiedente; il richiedente può ripartirlo liberamente tra i contingenti del gruppo. La stessa regola si applica anche agli altri due gruppi indicati.
Finalità della correzione normativa
Il regolamento è adottato per ridurre il rischio di distorsioni del mercato derivante dall’uso della deroga sul quantitativo di riferimento cumulativo e dalla concentrazione di titoli di importazione in capo a un numero limitato di imprese. Il considerando segnala che tale rischio è aumentato anche per effetto della soppressione dei dazi sulle importazioni dall’Ucraina nei regolamenti (UE) 2022/870, 2023/1077 e 2024/1392.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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