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Sentenza

Sentenza n. 6639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8272/2025 e nota dell’ASL relativa all’obbligo transitorio di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8272/2025, che aveva posto a carico dell’ASL l’obbligo di farsi carico, ai sensi dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010, dei servizi di trasporto degli utenti disabili da e verso il centro diurno gestito dalla ricorrente. Ha dedotto che l’ASL non avesse dato esecuzione alla sentenza e che fosse violativa o elusiva della stessa la nota del 24 novembre 2025, con cui l’Amministrazione aveva affermato l’obbligo della struttura di garantire il servizio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia della nota, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L’ASL ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere adottato, nelle more, la nota del 13 maggio 2026, con cui aveva previsto l’esecuzione del servizio mediante addenda contrattuali con i gestori dei centri diurni e fissato il parametro economico temporaneo di 14,50 euro pro die per utente. La ricorrente ha inoltre contestato genericamente la compatibilità di tale soluzione con le regole sui contratti pubblici e l’economicità della tariffa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ASL, rilevando che la sentenza da eseguire produceva effetti anche nei confronti dell’Ambito territoriale e della Regione, ritualmente evocate in giudizio, ma che l’obbligo di organizzare e prendere in carico il servizio era imputato alle aziende sanitarie. Ha tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La nota del 13 maggio 2026 non era un atto meramente interlocutorio: prevedendo addenda contrattuali, un parametro economico e l’intervento regolatorio, di vigilanza ed economico dell’ASL, essa costituiva esercizio del potere di organizzare e prendere in carico il servizio, pur lasciando all’Amministrazione la scelta delle concrete modalità gestionali. L’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010 non impone infatti una specifica modalità organizzativa e non esclude il coinvolgimento delle strutture assistenziali, ove compatibile con efficienza ed economicità. Non sussistevano quindi i presupposti per dichiarare inefficace la nota del 13 maggio 2026 ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., né rilevavano nel giudizio di ottemperanza le contestazioni, genericamente formulate, sulla disciplina dei contratti pubblici o sull’antieconomicità della tariffa, trattandosi di profili estranei alla portata conformativa della sentenza e potenzialmente deducibili con autonoma azione di annullamento. La domanda relativa alla nota del 24 novembre 2025 è stata travolta dall’improcedibilità; inoltre, tale nota esprimeva un avviso interpretativo sul limite temporale dell’accordo e non possedeva i requisiti di un provvedimento amministrativo. Sono risultate improcedibili anche le domande di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora, essendo venuto meno il ritardo nell’esecuzione. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e l’atteggiamento comunque ottemperativo dell’ASL.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la dichiarazione di inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, nonché la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora. Tali rimedi presuppongono, rispettivamente, un atto realmente violativo o elusivo e un persistente ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La dichiarazione di inefficacia non è applicabile quando l’Amministrazione abbia adottato un atto organizzativo coerente con la portata conformativa della sentenza e non sostitutivo dell’obbligo di presa in carico del servizio.

  • art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La penalità di mora presuppone un ritardo nell’esecuzione del giudicato; il presupposto viene meno quando l’Amministrazione abbia dato esecuzione all’obbligo conformativo.

  • art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010

    Impone alle Aziende sanitarie di prendere in carico il servizio di trasporto degli utenti disabili, ma non vincola l’Amministrazione a una specifica modalità organizzativa o gestionale, purché siano rispettati efficienza ed economicità.

  • art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007

    il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL

    È richiamato quale fondamento della possibilità di coinvolgere il centro assistenziale nell’erogazione del servizio, mediante accordo con l’Ambito e l’ASL, nel periodo in cui la disposizione risultava vigente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in carico un servizio non implica necessariamente l’adozione di una specifica modalità organizzativa o gestionale: l’Amministrazione conserva discrezionalità nella scelta degli strumenti, purché assicuri effettivamente il servizio e rispetti i criteri di efficienza ed economicità.
  • Non costituisce violazione o elusione della sentenza un atto con cui l’Amministrazione organizza il servizio mediante il coinvolgimento del gestore della struttura interessata, quando tale coinvolgimento sia mediato da accordi o addenda contrattuali e dall’intervento regolatorio, di vigilanza ed economico dell’Amministrazione stessa.
  • Le contestazioni relative alla violazione delle regole sui contratti pubblici o all’antieconomicità delle condizioni economiche di un nuovo atto, quando esulano dalla portata conformativa della sentenza da eseguire, non possono fondare la dichiarazione di inefficacia nel giudizio di ottemperanza e devono essere fatte valere, ove sussistano i presupposti, mediante autonoma azione di annullamento.
  • La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo idoneo a dare esecuzione all’obbligo conformativo determina la carenza di interesse al giudizio di ottemperanza e rende improcedibili anche le domande accessorie di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora, se viene meno il ritardo nell’esecuzione.
  • Una nota che si limiti a esprimere un avviso interpretativo sul perimetro temporale di efficacia di un accordo, senza possedere contenuto dispositivo, non è qualificabile come provvedimento amministrativo impugnabile o suscettibile di declaratoria di inefficacia nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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