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Legge

L.R. Abruzzo 60/2001

Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 60/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche e delle reti fognarie, recependo il D.Lgs. 152/1999 e rinviando al quadro statale per quanto non previsto. Prevede competenze provinciali e del gestore idrico, autorizzazioni quadriennali, regole per gli allacci in zona servita da fognatura, utilizzo agronomico dei reflui agricoli e disposizioni transitorie ormai riferite a termini e sanzioni superati.

Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e delle pubbliche fognature in Abruzzo

Regime autorizzatorio degli scarichi in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 60/2001 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi delle pubbliche fognature, recependo il D.Lgs. 152/1999 e rinviando alla normativa statale per quanto non espressamente regolato. La disciplina è stata poi oggetto di numerose modifiche e di trasferimenti di funzioni amministrative, ma il testo consolidato resta riferito al territorio regionale abruzzese.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

La legge si applica agli scarichi di acque reflue domestiche e agli scarichi delle reti fognarie servite o meno da impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale, si applica il D.Lgs. 152/1999 e successive modificazioni; il testo richiama inoltre il D.Lgs. 152/2006 per profili organizzativi, di controllo e di coordinamento con la disciplina sopravvenuta.

Autorità competente e funzioni amministrative

La competenza al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi spetta, in via generale, all’amministrazione provinciale competente per territorio. Fa eccezione il caso degli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali la competenza è del Gestore del Servizio Idrico Integrato o, nei casi previsti dall’art. 148, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, del Comune.

Le amministrazioni provinciali devono disciplinare con proprio regolamento le funzioni amministrative di competenza. Anche i gestori del servizio idrico integrato, o i Comuni nei casi previsti, devono adottare un regolamento per le funzioni amministrative di rispettiva competenza, sottoposto ad approvazione preventiva dell’Autorità Territoriale Ottimale.

I regolamenti devono disciplinare almeno:

  • le modalità di presentazione delle domande;
  • la documentazione tecnica e gli allegati necessari;
  • le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzative, comprese le ipotesi di rinnovo, diffida, sospensione e revoca;
  • spese e tributi connessi al procedimento.

La Provincia deve inoltre attuare il sistema di controllo previsto dalla normativa statale di riferimento e dalle disposizioni regionali richiamate. Ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, così come ogni interruzione o malfunzionamento dell’impianto di trattamento, deve essere comunicata all’autorità competente.

Regime autorizzatorio generale

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, l’autorizzazione è sostituita dalla comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dalla normativa statale.

La domanda di autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica necessaria e indicare:

  • il programma e i tempi di adeguamento degli scarichi, ove necessari;
  • le caratteristiche qualitative e quantitative del refluo;
  • l’ubicazione del corpo ricettore e dell’impianto;
  • la descrizione dei presidi depurativi.

L’autorità competente può concedere, per la messa a punto dei presidi depurativi nella fase di avviamento, un periodo non superiore a 3 mesi dall’attivazione dello scarico. In tale fase non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale richiamata.

La Provincia deve provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della domanda completa. L’autorizzazione dura 4 anni dal rilascio; il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza. Se la domanda di rinnovo è tempestiva, lo scarico può proseguire provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione fino all’adozione del nuovo provvedimento.

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in pubblica fognatura, purché rispettino i regolamenti dell’autorità locale che gestisce la fognatura. Se tali regolamenti non sono stati emanati, l’autorità locale deve provvedervi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Dalla data di entrata in vigore della normativa non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi con recapito diverso dalla fognatura, salvo deroga caso per caso rilasciata dall’autorità competente, sentito l’ente gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche.

Sono considerate zone servite da pubbliche fognature quelle in cui i confini degli insediamenti si trovano a una distanza non superiore a 200 metri dall’asse della pubblica fognatura.

Gli scarichi domestici esistenti in tali zone, se hanno recapito diverso, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge. Se l’allaccio non è possibile perché comporta l’attraversamento di terreni privati, l’utente può essere autorizzato a usare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente, purché l’edificio sia munito di regolare concessione edilizia.

Gli edifici isolati adibiti a uso abitativo, ai fini della sanzione statale richiamata, sono quelli che non possono collegarsi alle reti fognarie per i motivi sopra indicati.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l’autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

Utilizzazione agronomica dei reflui e scarichi agricoli

L’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da imprese agricole, assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere comunicata al Comune con 40 giorni di anticipo. Per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue e degli scarichi dei frantoi oleari si rinvia alla legge n. 574/1996.

Devono essere osservate le cautele igienico-sanitarie e ambientali indicate nell’allegato A. Inoltre è vietato lo spandimento nelle aree elencate nell’allegato B.

Resta ferma la facoltà dell’autorità competente di autorizzare forme diverse di smaltimento in caso di comprovata impossibilità di adeguamento alle norme tecniche, purché sia dimostrato che non vi sia aumento dell’inquinamento né pericolo per la salute pubblica.

Cautele igienico-sanitarie e ambientali

L’utilizzazione agronomica deve assicurare un’idonea dispersione e innocuizzazione dei reflui, evitando degrado o danni alle acque superficiali e sotterranee, al suolo e alla vegetazione.

Sono richieste sistemazioni idraulico-agrarie adeguate per evitare ruscellamenti durante la somministrazione dei liquami e per prevenire inconvenienti ambientali, rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.

Lo spandimento sul suolo agricolo destinato direttamente ad alimentazione animale è vietato, salvo che i liquami non contengano sostanze tossiche o bioaccumulabili. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell’allegato 5 della deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977.

Aree vietate allo spandimento

Lo spandimento è vietato in un ampio elenco di aree sensibili o incompatibili, tra cui aree urbane, cave, zone di protezione dei pozzi per uso civile, superfici golenali, boschi, aree calanchive, aree franose o instabili, casse di espansione fluviale, parchi e riserve naturali salvo aree agricole interne e nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti.

È inoltre vietato lo spandimento:

  • nei terreni a meno di 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
  • nei terreni a meno di 200 metri dai centri abitati;
  • nei terreni con colture orticole in atto;
  • nei terreni con falde potenzialmente a contatto con le acque di percolazione o con falde a profondità inferiore a 10 metri;
  • nei terreni gelati, innevati, saturi d’acqua o inondati.

Disposizioni transitorie e regime sanzionatorio

La disciplina transitoria riguarda principalmente il passaggio dal previgente regime sanzionatorio e autorizzatorio al quadro introdotto dal D.Lgs. 152/1999 e dalla presente legge. Per i procedimenti già definiti restano salvi gli effetti; per le violazioni contestate o in corso di contestazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 non si prosegue ulteriormente, nei limiti indicati dalla legge. Per le violazioni successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 e fino all’approvazione della legge regionale si applica un ventesimo del minimo della sanzione prevista; tale riduzione, per gli scarichi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 152/1999, è stata riferita fino al 31 dicembre 2005.

Sono considerati conformi al regime autorizzatorio previgente gli scarichi per i quali, all’entrata in vigore della legge, sia stata presentata domanda di autorizzazione con istruttoria ancora in corso; l’istruttoria si intende in corso finché la Provincia non abbia espressamente archiviato la pratica.

Le disposizioni transitorie e sulla sanzione minima risultano però legate a un quadro temporale ormai superato e, nella pratica applicativa attuale, hanno carattere sostanzialmente esaurito.

Decorrenza ed effetti pratici attuali

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Nel testo consolidato compaiono rinvii a norme successive e alcune disposizioni risultano superate o abrogate; inoltre le funzioni amministrative originariamente provinciali sono state poi trasferite, in parte, alla Regione e ai Comuni dalla normativa regionale successiva. La legge conserva quindi interesse soprattutto come quadro storico-consolidato della disciplina abruzzese degli scarichi, ma molte sue previsioni transitorie e sanzionatorie sono ormai non attuali.

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