L.R. Abruzzo 61/2001
Nuove disposizioni sul trattamento previdenziale del personale regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo adegua, dal 1° gennaio 2001, le voci della retribuzione annua lorda utili per calcolare l’indennità di buonuscita del personale regionale collocato a riposo. Prevede il recupero dei contributi arretrati, esclude interessi e rivalutazione sulle riliquidazioni e rinvia alla Giunta eventuali aggiornamenti futuri. Dispone la copertura per il 2001.
Adeguamento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale regionale Abruzzo
Adeguamento del trattamento previdenziale del personale regionale Abruzzo
La legge regionale Abruzzo disciplina l’aggiornamento della base retributiva da assumere per il calcolo dell’indennità di buonuscita spettante al personale regionale collocato a riposo. L’intervento si inserisce nel quadro delle precedenti leggi regionali in materia previdenziale del personale dell’Amministrazione regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente il personale regionale della Regione Abruzzo e incide sul trattamento di buonuscita erogato ai dipendenti cessati dal servizio. La finalità è quella di adeguare le voci costitutive della retribuzione annua lorda da assumere come base di calcolo.
Base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Dal 1° gennaio 2001 la retribuzione annua lorda utile ai fini della buonuscita comprende, oltre agli elementi già considerati dalla previgente disciplina, le seguenti voci:
- trattamento economico iniziale;
- incrementi economici collegati alla progressione nella categoria;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità;
- retribuzione di posizione;
- indennità di direzione prevista dal CCNL 1° aprile 1999;
- indennità di vigilanza prevista dal CCNL 6 luglio 1995;
- indennità annua lorda di lire 900.000 per il personale docente dei centri di formazione professionale;
- indennità specifica di lire 125.000 per il personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica funzionale;
- assegni ad personam non riassorbibili.
La norma ha quindi effetto sulla riliquidazione della buonuscita secondo la nuova composizione della base retributiva.
Base contributiva e recupero dei contributi arretrati
La medesima retribuzione è assunta anche come base contributiva ai sensi della normativa regionale richiamata. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, determina modalità e tempi per il recupero dei contributi arretrati conseguenti all’adeguamento della base di calcolo.
Riliquidazione e assenza di accessori
Le somme dovute per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita non producono interessi né rivalutazione monetaria. La disposizione esclude quindi ogni ulteriore accessorio sulle differenze dovute.
Aggiornamenti successivi della disciplina
Eventuali modifiche necessarie per la determinazione dell’indennità di buonuscita sono approvate dalla Giunta regionale, su iniziativa del Comitato di gestione competente e previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Prima della decisione, gli organi di direzione politica devono svolgere la concertazione con le rappresentanze sindacali nell’ambito dei rispettivi rapporti.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2001 gli oneri sono quantificati in lire 200 milioni e coperti mediante le risorse iscritte nel capitolo 11301 del bilancio regionale, relativo all’indennità di buonuscita e agli oneri del fondo autonomo. Per gli anni successivi, le leggi di bilancio determinano le relative previsioni di entrata e di spesa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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