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Legge

L.R. Abruzzo 80/2001

Parziale modifica della L.R. n. 76/1999: Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 80/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 80/2001 sottrae il Consiglio regionale ad alcune disposizioni della L.R. n. 76/1999 e demanda a un regolamento la disciplina del fondo per le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio. Prevista la predisposizione dello schema entro 30 giorni dall’entrata in vigore; fino al regolamento continua ad applicarsi la disciplina della L.R. n. 76/1999.

Gestione del fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale

Fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla disciplina dei fondi di rappresentanza, limitatamente al Presidente del Consiglio regionale. L’obiettivo è ricondurre la gestione di tale fondo nell’autonomia regolamentare del Consiglio regionale, con una disciplina propria rispetto a quella generale prevista dalla precedente legge regionale del 1999.

Ambito di applicazione e autonomia regolamentare

Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia riconosciuta dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 18, disciplina con regolamento la gestione del fondo per le spese di rappresentanza del proprio Presidente. La norma quindi attribuisce alla sede regolamentare interna la definizione delle modalità operative del fondo.

Deroga alla disciplina della L.R. n. 76/1999

Per il Consiglio regionale non si applicano:

  • il secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 settembre 1999, n. 76;
  • l’art. 4 della medesima legge;
  • l’art. 5 della medesima legge.

Resta così esclusa, per questo specifico ambito, l’applicazione delle disposizioni richiamate della legge regionale del 1999.

Termini per l’adozione del regolamento

L’Ufficio di Presidenza deve predisporre lo schema di regolamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

Regime transitorio

Fino all’emanazione del regolamento previsto continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella L.R. 14 settembre 1999, n. 76. La legge non introduce quindi un vuoto normativo immediato, ma mantiene provvisoriamente in vigore la disciplina previgente fino alla nuova regolamentazione interna.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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