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Legge

L.R. Abruzzo 74/2001

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 74/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. 29/1988 sui servizi religiosi, precisando modalità e termini per la richiesta ed erogazione dei contributi, la loro destinazione, i controlli comunali e regionali, nonché alcune disposizioni sulle aree da assegnare alle confessioni religiose. Introduce anche norme transitorie per la costituzione di un sotto-conto vincolato e per il recupero di contributi non erogati in passato.

Modifiche alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi

Modifiche alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi in Abruzzo

La legge regionale interviene sulla L.R. 16 marzo 1988, n. 29, riorganizzando le regole sui contributi per i servizi religiosi, sulla loro gestione contabile e sull’assegnazione delle aree destinate alle attività religiose. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e incide sia sulle modalità di richiesta sia sugli obblighi di rendicontazione e controllo.

Contributi alle confessioni religiose: richiesta, beneficiari e riparto

I contributi spettanti per le finalità della legge sono riconosciuti alle confessioni religiose che presentino apposita richiesta al Sindaco del Comune interessato entro il 31 dicembre di ciascun anno e che possiedano i requisiti previsti dalla normativa originaria. La ripartizione deve avvenire in proporzione alla diffusione sul territorio e alla rilevanza sociale della confessione.

Le richieste:

  • non devono essere corredate dagli elaborati progettuali;
  • sono presentate dai singoli ministri di culto operanti nel territorio comunale, oppure da uno di essi in nome e per conto degli altri;
  • danno luogo all’erogazione dei contributi da parte del Comune all’autorità esponenziale della confessione religiosa.

L’autorità esponenziale provvede poi a ripartire le somme tra i ministri di culto che hanno presentato richiesta.

Gestione contabile delle somme destinate alle autorità religiose

Ai fini della devoluzione dei contributi, l’Ufficio di Ragioneria di ciascun Comune deve stornare, su ogni reversale di incasso relativa ai contributi per urbanizzazione secondaria, una quota pari al 10% dell’importo introitato. La somma confluisce in un sotto-conto corrente vincolato istituito presso la tesoreria comunale e può essere utilizzata solo per il pagamento di quanto dovuto alle autorità religiose.

Controlli regionali e conseguenze dell’inadempimento dei Comuni

Entro il 15 aprile di ogni anno i Comuni devono trasmettere all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici un resoconto dettagliato che attesti il rispetto del termine e dell’aliquota previsti per la devoluzione dei contributi.

Se, dopo tale data, risultano Comuni inadempienti, la Giunta regionale nomina entro il 15 maggio un Dirigente dell’Area competente per ogni Provincia in cui vi sia almeno un Comune non conforme. Il Dirigente:

  • entro il 30 maggio sollecita i Comuni inadempienti con raccomandata A/R;
  • assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento per provvedere alla devoluzione dovuta.

Se il Comune non adempie, il Dirigente emana, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, un provvedimento che esclude il Comune dall’accesso a contributi regionali di qualsiasi natura per l’esercizio in corso. Il provvedimento è automaticamente revocato, per la parte interessata, quando il Comune regolarizza la devoluzione dovuta; di ciò viene data comunicazione alle Commissioni consiliari.

Norma transitoria: adempimenti iniziali e contributi arretrati

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono costituire presso la tesoreria comunale il sotto-conto vincolato e trasmettere all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici la documentazione attestante la costituzione.

Inoltre, i Comuni che in passato non abbiano concesso i contributi, purché l’autorità religiosa ne abbia fatto richiesta, devono erogarli entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

Aree per attività religiose e diritto di superficie

Nell’attuazione dello strumento urbanistico generale, le aree destinate alle attività religiose devono essere ripartite tra le confessioni che possiedano i requisiti di legge, in proporzione alla loro consistenza, mediante concessione gratuita del diritto di superficie.

Utilizzo dei contributi e rendicontazione annuale

I contributi devono essere utilizzati entro tre anni dal versamento per la realizzazione e la ristrutturazione delle attrezzature previste dalla legge. Le autorità religiose competenti devono inoltre trasmettere ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione analitica sull’utilizzazione delle somme percepite e già impiegate per le finalità normative.

Presentazione delle domande di contributo per gli interventi

Le domande di concessione dei contributi, corredate da una relazione di massima sui lavori da realizzare e da un preventivo della spesa, devono essere presentate all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro il 31 marzo di ogni anno. Per il solo anno 1988, il termine era fissato in 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

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