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Legge

L.R. Abruzzo 75/2001

Modifiche e integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 75/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 75/2001 aumenta per il solo anno 2001 il contributo alle Cooperative di Garanzia dei Commercianti e modifica alcuni riferimenti interni della L.R. n. 77/2000. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA. Le norme richiamate sono oggi prive di utilità pratica perché riferite a disposizioni poi abrogate.

Modifiche alla legge regionale Abruzzo n. 77/2000 sul sostegno alle imprese turistiche

Modifiche alla disciplina regionale sul sostegno alle imprese turistiche

La legge regionale Abruzzo n. 75 del 19 dicembre 2001 interviene sulla L.R. 28 aprile 2000, n. 77, dedicata agli interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo. Il provvedimento ha contenuto essenzialmente modificativo e finanziario, con una previsione limitata all’esercizio 2001.

Contributo per l’anno 2001 alle Cooperative di Garanzia dei Commercianti

Per il solo anno 2001 il contributo in favore delle Cooperative di Garanzia dei Commercianti, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. n. 77/2000, è stabilito in lire 6 miliardi. La disposizione ha quindi efficacia circoscritta a quell’esercizio finanziario e non introduce un regime generale e permanente.

Copertura finanziaria

La spesa derivante dall’incremento del contributo è posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo 242432, denominato “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo”, del bilancio di previsione dell’esercizio 2001.

Modifiche puntuali alla L.R. n. 77/2000

La legge apporta alcune correzioni testuali alla disciplina previgente:

  • all’art. 4, comma 5, sono eliminate le parole “nell’ambito delle risorse assegnate all’area ‘attività produttive’”;
  • all’art. 11, comma 7, la locuzione “di cui al comma 2” è sostituita con “di cui al comma 3”;
  • all’art. 14, comma 2, le parole “direzione attività produttive” sono sostituite da “direzione competente”.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Rilevanza attuale

Il provvedimento ha rilievo storico e transitorio. La parte finanziaria riguarda esclusivamente l’anno 2001; inoltre, la disposizione modificativa relativa all’art. 11 della L.R. n. 77/2000 risulta oggi priva di utilità pratica in quanto il medesimo articolo è stato successivamente abrogato insieme alle successive modifiche e integrazioni. Per tale ragione l’atto deve considerarsi sostanzialmente obsoleto.

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