L.R. Abruzzo 72/2001
Istituzione della riserva naturale guidata "Cascate del Verde".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Riserva naturale guidata «Cascate del Verde» nel territorio di Borrello (287,50 ettari) e ne affida la gestione al Comune, con una disciplina transitoria di salvaguardia fino al Piano di Assetto Naturalistico. Prevede termini stringenti per perimetrazione, cartellonistica, organi di gestione, piano, regolamento, programma attuativo e piano annuale, oltre a un finanziamento iniziale per il 2001.
Istituzione della Riserva naturale guidata «Cascate del Verde» nel Comune di Borrello
Istituzione della Riserva naturale guidata «Cascate del Verde»
La legge istituisce una riserva naturale guidata nel territorio del Comune di Borrello, in Abruzzo, definendone il perimetro, il regime di gestione e gli strumenti pianificatori e regolamentari necessari alla sua attuazione. Il provvedimento mira alla tutela e valorizzazione dell’area protetta, con una fase transitoria in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico.
Delimitazione territoriale e segnaletica
La Riserva ha una superficie pari a 287,50 ettari ed è delimitata dalla cartografia allegata in scala 1:25.000. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Comune di Borrello deve sistemare la cartellonistica perimetrale e i cartelli lungo le strade di accesso.
Gestione della Riserva e soggetti coinvolti
La gestione è affidata al Comune di Borrello, che può avvalersi di associazioni di protezione ambientale, consulenti, società cooperative o altri istituti qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università e dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e Molise «G. Caporale». Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Comune deve definire con deliberazioni consiliari:
- l’organo di gestione;
- la composizione dell’organo;
- le forme e le modalità di gestione della Riserva.
Se il Comune non provvede in tempo, la Giunta regionale assume in via provvisoria la gestione tramite l’Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
Piano di Assetto Naturalistico
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il Comune deve affidare l’incarico per la redazione del Piano di Assetto Naturalistico, secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale sulle aree protette. Il Piano deve poi essere elaborato e adottato dal Comune entro un anno dall’affidamento dell’incarico. L’approvazione finale spetta al Consiglio regionale, che deve pronunciarsi entro 120 giorni dall’arrivo del Piano presso la Direzione competente. Il Piano costituisce il principale strumento di disciplina dell’area protetta e condiziona gli atti successivi, incluso il regolamento di esercizio.
Programma pluriennale di attuazione e regolamento di esercizio
Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune deve predisporre:
- il Programma pluriennale di attuazione, con indicazione di modalità, tempi, costi, interventi e iniziative per la valorizzazione della Riserva;
- il regolamento di esercizio, che disciplina accesso, fruizione delle infrastrutture e dei servizi, visite turistiche, osservazione naturalistica, ricerca scientifica e divieti specifici.
Il Programma e il Regolamento vanno trasmessi alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che li inoltra al Consiglio regionale per l’approvazione. La legge consente che Programma e Regolamento siano inclusi nel Piano di Assetto Naturalistico e approvati contestualmente.
Piano di gestione annuale
Il Comune deve predisporre e approvare ogni anno, entro il 31 gennaio, un Piano di gestione. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, lo stanziamento previsto dalla norma finanziaria è destinato agli adempimenti iniziali relativi a segnaletica, gestione, Piano e regolamento.
Rapporti con la pianificazione urbanistica
Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico, nonché le norme applicative conseguenti, vincolano la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale.
Personale della Riserva
Per il perseguimento delle proprie finalità, la Riserva può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici e, nei limiti dei bilanci, di personale direttivo-tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato secondo i contratti collettivi vigenti.
Regime transitorio di salvaguardia e divieti
In attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, nell’area della Riserva sono consentiti gli interventi previsti dal Piano paesistico, ma restano vietate numerose attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente. In particolare sono vietati:
- alterazione delle caratteristiche naturali;
- apertura di nuove strade;
- costruzione di nuovi edifici;
- apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- modificazione del regime delle acque, salvo interventi di restauro e difesa ambientale con bioingegneria naturalistica;
- caccia, cattura, danneggiamento o disturbo della fauna, inclusa l’immissione di specie estranee, salvo reintroduzioni necessarie o prelievi scientifici autorizzati;
- allevamenti di specie selvatiche e relative recinzioni e strutture di stabulazione senza autorizzazione comunale;
- danneggiamento o raccolta di specie vegetali spontanee e introduzione di specie non autoctone, salvo attività agricole ordinarie e usi tradizionali di raccolta disciplinati dalla normativa vigente;
- alterazioni dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché immissione di sostanze che modifichino l’ambiente acquatico;
- introduzione di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura;
- sport con mezzi meccanici, come moto e fuoristrada;
- accensione di fuochi e fuochi pirotecnici non autorizzati;
- sorvolo e atterraggio di velivoli non autorizzati, salve le norme sulla disciplina del volo;
- campeggio fuori dalle aree attrezzate, salvo campeggio temporaneo autorizzato;
- installazione di cartelli pubblicitari;
- circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, salvo attività produttive tradizionali consolidate;
- realizzazione di strutture ricettive extraurbane non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
La pesca può essere consentita se prevista dalla normativa vigente e comunque fino all’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà disciplinarla o escluderla. Restano inoltre garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, da esercitarsi secondo le consuetudini locali. Sono comunque consentiti gli interventi richiamati dalla normativa regionale sulle aree protette, nei limiti indicati dal testo.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni dell’articolo sui divieti in Riserva, la legge rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Aspetti finanziari
Per il solo anno 2001 è autorizzata una spesa di 70.000.000 lire, coperta mediante una quota dello stanziamento iscritto al capitolo regionale dedicato alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali. Le somme sono erogate al Comune di Borrello e destinate agli adempimenti iniziali relativi a perimetrazione, gestione, Piano di Assetto Naturalistico, programma e regolamento.
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