L.R. Abruzzo 77/2001
L.R. n. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 77/2001 contiene interventi finanziari e organizzativi su più materie: comunità giovanili e Consulta regionale dei giovani (oggi abrogate), borse di studio per stage presso il Consiglio regionale, contributi per il parco scientifico e tecnologico, sostegni a enti e Comuni, e fondi per la tutela della fascia costiera. Molte disposizioni erano limitate al 2001/2002 o sono state poi abrogate.
Misure finanziarie 2001 per giovani, stage regionali, parco scientifico, enti e tutela costiera
Misure finanziarie e organizzative per giovani, stage, parco scientifico, enti e costa in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 77 del 2001 è un provvedimento finanziario eterogeneo, che disciplina interventi a favore delle politiche giovanili, stage formativi presso il Consiglio regionale, sostegno al Parco scientifico e tecnologico, contributi a enti e istituzioni e finanziamenti per la difesa della fascia costiera. Molte disposizioni avevano portata limitata agli esercizi 2001-2002 e numerosi articoli risultano oggi abrogati.
Comunità giovanili e Consulta regionale dei giovani
La parte originariamente dedicata alle comunità giovanili e alla Consulta regionale dei giovani è oggi integralmente abrogata. In origine la legge promuoveva e finanziava comunità giovanili aperte a studenti e giovani fino a 29 anni, prive di fini di lucro e orientate ad attività sociali, culturali, ricreative, ambientali e formative.
Era inoltre istituita la Consulta regionale dei giovani, con funzioni di partecipazione alla vita amministrativa regionale, formulazione di pareri e proposte sulle politiche giovanili, monitoraggio degli interventi e coordinamento tra realtà giovanili. La Consulta aveva una composizione predeterminata, organi interni, durata coincidente con la legislatura regionale e regole per elezione del Presidente e del vice Presidente.
I benefici prevedevano contributi per iniziative e per recupero o sistemazione di edifici da destinare a sedi di comunità giovanili, nonché la concessione gratuita di immobili regionali da destinare all’autorecupero. Le domande dovevano essere corredate da una documentazione articolata, con presentazione entro il 31 maggio di ogni anno, mentre per l’esercizio 2001 era previsto un termine speciale di 30 giorni dall’entrata in vigore. La procedura di istruttoria, i criteri di selezione, le modalità di concessione, il pagamento anticipato e a saldo, la riduzione o revoca dei contributi e le regole sull’uso gratuito degli immobili erano puntualmente disciplinati. Oggi però questa intera disciplina non è più applicabile perché abrogata.
Stage formativi e borse di studio presso la Regione Abruzzo
La legge istituiva per gli anni 2001/2002 n. 43 borse di studio, destinate a giovani laureati abruzzesi di età non superiore a 35 anni, per la partecipazione a stage formativi realizzati dai Gruppi consiliari. Successivamente erano state aggiunte ulteriori 3 borse di studio.
L’importo annuo di ciascuna borsa era pari a lire 20.000.000. Gli stagisti collaboravano con i Gruppi e potevano accedere alle strutture regionali e agli enti strumentali della Regione. Ai Presidenti dei Gruppi era attribuita la direzione e il controllo degli stage nonché la designazione dei borsisti in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi.
Le designazioni dovevano essere comunicate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e, nei 15 giorni successivi, l’Ufficio di Presidenza deliberava l’attribuzione delle borse e determinava tempi e modalità degli stage. La disciplina ha contenuto ormai esaurito e risulta di fatto superata, pur essendo richiamata da successive norme di rifinanziamento.
Parco scientifico e tecnologico
La Regione promuoveva, anche direttamente attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, attività di ricerca applicata, sviluppo competitivo, innovazione e trasferimento tecnologico a favore del sistema produttivo e della pubblica amministrazione.
Il testo consolidato conteneva anche modifiche alla disciplina del consorzio, poi però abrogate, e una previsione di finanziamento annuale di funzionamento per l’esercizio 2002 pari a euro 1.500.000, con erogazione del 70% su richiesta del legale rappresentante e del saldo a rendiconto. Trattandosi di finanziamenti legati a specifici esercizi e di norme in gran parte abrogate, la disciplina ha oggi rilevanza solo storica.
Interventi a favore di Comuni e tutela della fascia costiera
La legge finanziava interventi di difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della fascia costiera abruzzese. La Regione poteva concorrere al sostegno degli interventi richiesti dai Comuni sui tratti di costa di rispettiva competenza.
Erano ammissibili contributi in conto capitale fino al 30% per:
- strutture foranee;
- opere radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;
- ripascimento degli arenili.
Le istanze dovevano essere presentate al Servizio competente entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURA, con allegato il progetto definitivo. Le autorizzazioni ambientali e della Capitaneria di Porto dovevano essere trasmesse entro 60 giorni dalla comunicazione di riscontro positivo della Giunta. I contributi erano erogati in unica soluzione anticipata; i lavori dovevano iniziare entro 45 giorni dalla concessione e il rendiconto finale doveva essere presentato entro dicembre 2002. Era prevista la possibilità di revoca per grave inadempienza.
Interventi e contributi a favore di enti e istituzioni
La legge integrava diversi elenchi di interventi finanziari previsti da precedenti leggi regionali, aggiungendo specifiche voci a favore di enti, comuni e istituzioni ecclesiastiche.
In particolare:
- veniva aggiunto un intervento per la Provincia di Chieti - Consorzio Mario Negri Sud, per acquisizione quote;
- venivano previsti contributi per interventi di viabilità nei Comuni di Castilenti e Valle Castellana;
- era integrato l’elenco di beneficiari di cui alla L.R. n. 49/1999 con l’Allegato A, composto da numerosi enti religiosi destinatari di contributi per un totale di lire 1.000.000.000.
Per gli enti dell’Allegato A era imposto l’invio della relazione prevista dalla L.R. n. 11/2001 entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Anche queste disposizioni hanno ormai esaurito la loro funzione.
Norma finanziaria
La copertura finanziaria dei nuovi oneri per il 2001 era assicurata mediante utilizzo di fondi globali di bilancio e mediante variazioni in aumento e in diminuzione di specifici capitoli. La legge prevedeva inoltre una variazione dedicata agli oneri relativi agli interventi dell’Allegato A e alle altre misure finanziate.
Si tratta di una disciplina strettamente legata all’esercizio 2001 e quindi priva di utilità applicativa attuale, se non come dato storico-contabile.
Stato di efficacia e attualità
La maggior parte degli articoli originari del Capo I, così come diverse norme di coordinamento e di modifica, è stata espressamente abrogata da successivi interventi legislativi. Inoltre molte disposizioni finanziarie erano riferite a esercizi 2001-2002 o a interventi puntuali già conclusi. Di conseguenza, la legge è oggi in larga parte obsoleta e solo marginalmente rilevante per ricostruzioni storiche o contabili.
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