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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24776 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania nella parte in cui, pur riconoscendo la validità dell'accertamento induttivo fondato su documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, aveva determinato il maggior reddito applicando una redditività dell'1,9%, ritenuta non contestata. Secondo l'Amministrazione, il disconoscimento dell'impianto contabile derivante dal ritrovamento della documentazione extracontabile comprendeva anche la percentuale di redditività dichiarata dalla società. La società contestava, invece, l'utilizzabilità del quaderno prodotto in appello, la sua idoneità probatoria e la sufficienza della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la documentazione extracontabile dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza legittimi l'accertamento induttivo e imponga al contribuente la prova contraria. Ha chiarito che tale accertamento incide sull'attendibilità complessiva della contabilità, compresa la percentuale di redditività dichiarata, e non richiede una contestazione separata di ogni singolo elemento contabile. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato integralmente rigettato: la produzione del documento in appello era consentita dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; le contestazioni sulla forza probatoria del quaderno erano inammissibili perché generiche e attinenti al merito; la motivazione della sentenza regionale non era apparente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà rideterminare la questione conformandosi ai principi della Corte e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La documentazione extracontabile può costituire elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e legittimare l'accertamento induttivo.

    Il ritrovamento di appunti, quaderni o altra documentazione extracontabile può giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi. In tal caso il contribuente deve fornire la prova contraria e l'accertamento può mettere in discussione l'attendibilità complessiva della contabilità, inclusi i margini di redditività dichiarati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Richiamato insieme all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 nel quadro dell'accertamento tributario basato su elementi extracontabili.

  • Codice civile, art. 2700

    Richiamato dall'Amministrazione tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La motivazione della sentenza è sufficiente quando indica, anche sinteticamente, gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento; non è apparente se consente di comprendere il percorso logico seguito.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Nel contenzioso tributario la disciplina generale sui nuovi documenti in appello è derogata dalla norma speciale dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

    Nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello anche oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., purché siano rispettati i termini e le formalità processuali applicabili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    La produzione documentale deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, termine considerato perentorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 1

    Stabilisce le formalità da rispettare per il deposito degli atti e dei documenti nel processo tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    Rende applicabili al giudizio d'appello tributario, in quanto compatibili, le norme relative al giudizio di primo grado, tra cui quelle sui termini e sulle modalità di produzione documentale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, essendo stato rigettato il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il ritrovamento di documentazione extracontabile coerente e analizzata dall'Amministrazione può legittimare un accertamento induttivo dei ricavi, anche se la contabilità formalmente tenuta appare regolare.
  • Quando l'accertamento induttivo mette in dubbio l'attendibilità complessiva della contabilità, il contribuente non può presumere che restino automaticamente validi singoli dati, come la percentuale di redditività: deve dimostrarne autonomamente la correttezza.
  • In presenza di una presunzione grave, precisa e concordante, l'onere di fornire una prova contraria concreta e documentata ricade principalmente sul contribuente.
  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello, purché il deposito avvenga entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza e nel rispetto delle formalità previste.
  • Una contestazione sulla forza probatoria di un documento deve indicarne specificamente il contenuto e spiegare perché non sia idoneo a fondare la presunzione; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
  • La motivazione giudiziale non deve essere estesa, ma deve consentire di comprendere gli elementi essenziali posti a base della decisione; il richiamo all'analisi della documentazione può essere sufficiente se rende riconoscibile il percorso logico.

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