Cassazione Civile, Ordinanza n. 33632/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un contratto qualificato come vendita 'a campo' di foraggio/contratto di pascipascolo stipulato per tre annate agrarie su terreni di proprietà di più soggetti. La controparte acquirente lamentava che, dopo l'iniziale esecuzione mediante pascolo di greggi, una parte dei terreni era stata arata e sottratta alla possibilità di raccolta del foraggio a causa della successiva concessione in affitto a terzi, con conseguente richiesta di consegna del foraggio o, in subordine, di risarcimento del danno. Le proprietarie dei fondi contestavano, tra l'altro, la validità della rappresentanza di chi aveva concluso il contratto, la qualificazione del rapporto, la sussistenza e la prova del danno e la condanna alle spese per la CTU del primo grado. In cassazione i motivi sono stati quattro: 1) violazione degli artt. 1223 e 132 c.p.c. per la determinazione del lucro cessante e per avere ritenuto che il contratto consentisse l'apprensione del foraggio anche senza pascolamento; 2) violazione degli artt. 336, 112, 346 c.p.c. e 2697 c.c. per avere liquidato un danno da mancata raccolta mediante pascolo nonostante il preteso giudicato interno e senza domanda specifica; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per aver liquidato il danno in assenza dei dati necessari e sulla base di una consulenza asseritamente contraddittoria; 4) violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c. per avere posto a carico delle ricorrenti anche le spese della CTU svolta nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale monocratico, definito con declinatoria di competenza e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla rappresentante della comunione, perché la sentenza sulla mancanza di soggettività giuridica della comunione non era stata impugnata e si era formata cosa giudicata. Sul ricorso proposto in proprio dalle altre ricorrenti, ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione concreta del rapporto e non contraddittoria la conclusione che il foraggio potesse essere apprensionato anche senza pascolo di animali; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché privi di specificità e sostanzialmente diretti a rivalutare il merito e la CTU; ha accolto il quarto motivo, cassando la sentenza limitatamente alla condanna delle ricorrenti al pagamento della CTU del primo grado, e decidendo nel merito ha annullato tale statuizione, lasciando ferma la restante parte della sentenza impugnata. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
richiamato per il criterio di individuazione del danno risarcibile, ma il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte ha valorizzato la concreta pattuizione contrattuale e la conseguente inadempienza della venditrice
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre vizio di motivazione apparente/insufficiente; la censura è stata respinta perché la motivazione è stata ritenuta logicamente coerente
art. 336 c.p.c.
richiamato in relazione a giudicato interno e spese; il motivo relativo al danno è stato dichiarato inammissibile, mentre quello sulle spese è stato accolto perché il giudice dell'impugnazione non poteva rimettere in discussione la liquidazione già coperta da compiuta regolazione nel giudizio dichiarato incompetente
art. 112 c.p.c.
invocato per asserita ultrapetizione nella liquidazione del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 346 c.p.c.
richiamato per il tema delle domande ed eccezioni non riproposte in appello; censura inammissibile per carenza di adeguata allegazione dell'atto di appello
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto la doglianza era in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove e della CTU
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non acquisite; qui la doglianza mirava in sostanza a contestare il merito della consulenza tecnica
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese; la Corte ha escluso che si potessero porre a carico delle ricorrenti gli oneri della CTU già regolati nel giudizio definito con declinatoria di competenza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale che individua i vizi dedotti in cassazione nei motivi esaminati
Massime di principio
- Nel qualificare un rapporto contrattuale, il giudice deve guardare alla concreta conformazione del regolamento di interessi voluto dalle parti e non limitarsi alle etichette astratte del tipo negoziale utilizzato.
- Se il contratto attribuisce all'acquirente la facoltà di apprendere il bene in più modalità, l'inadempimento del venditore sussiste quando impedisce qualsiasi modalità pattuita di raccolta o consegna, anche se una delle modalità originariamente praticate non sia più concretamente utilizzabile.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito o della consulenza tecnica.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se la decisione sia fondata su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri del giudice; non consente di contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Le censure processuali in cassazione richiedono specificità e autosufficienza: il ricorso deve riportare in modo essenziale ma completo gli atti e le domande rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Se un giudice dichiara la propria incompetenza ma provvede sulle spese della fase davanti a sé, quella regolazione delle spese è autonoma e deve essere impugnata con il mezzo proprio; il giudice successivamente adito non può rideterminare anche gli oneri già coperti da giudicato interno.
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