Sentenza n. 319/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 44225 presentata in data 27 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un'università spagnola. Ha dedotto l'avvenuta presentazione di una formale domanda e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine sarebbe desumibile dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine procedimentale senza una decisione espressa. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che il termine complessivo per la conclusione del procedimento è al massimo di quattro mesi, comprendendo i trenta giorni per il controllo della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento finale, ove siano necessarie integrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando la natura dei procedimenti di massa. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente in materia di istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nella disciplina richiamata come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso.
- Ai fini dell'azione contro il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per la verifica della completezza documentale è di trenta giorni; il termine per il provvedimento sul riconoscimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Quando siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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