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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08698/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione; il Prefetto aveva negato l'iscrizione e contestualmente adottato un'informativa antimafia interdittiva, fondata su precedenti interdittivi, su rapporti societari e familiari ritenuti sintomatici di contiguità con ambienti mafiosi e su pregresse vicende penali di alcuni soci e dell'ex amministratore. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la nuova interdittiva fosse una mera riedizione di quella del 2013, che i soci fossero stati assolti dai reati contestati, che i rapporti con soggetti riconducibili a un pregiudicato non fossero consapevoli o fossero comunque superati dalla confisca della quota, e che i legami familiari valorizzati fossero irrilevanti o smentiti da assoluzioni definitive. In Cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione perché il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente negato la rimessione alla Corte costituzionale degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 d.lgs. 159/2011 e omesso il rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa per avere il giudice amministrativo, a suo dire, creato fattispecie indiziarie al di fuori della legge; 3) violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato valorizzato indiscriminatamente gli indizi e non esercitato un sindacato pieno sul potere prefettizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che le censure sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale non investissero un limite esterno della giurisdizione, ma un possibile error in iudicando; che la questione di legittimità costituzionale fosse in ogni caso manifestamente infondata e anche priva di rilevanza nel giudizio di legittimità; che l'omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE non integri violazione dei limiti esterni della giurisdizione; che la doglianza sulla pretesa creazione di una norma inesistente da parte del Consiglio di Stato attingesse in realtà il giudizio di fatto sulla sussistenza dei concreti elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa, e quindi fosse anch'essa inammissibile; che, infine, la censura sul mancato pieno sindacato giurisdizionale si risolvesse in una contestazione del modo in cui il giudice amministrativo ha valutato prove, indizi e fatti, attività non censurabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    disciplina il contenuto della comunicazione antimafia e dell'informativa antimafia e le circostanze indicative del tentativo di infiltrazione mafiosa; la Corte ne esclude il contrasto costituzionale nei limiti dedotti

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    fondamento del potere prefettizio di adozione dell'interdittiva antimafia; la questione di legittimità è ritenuta inammissibile e comunque infondata

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    consente al Prefetto di desumere il tentativo di infiltrazione da concreti elementi; la valutazione di tali elementi attiene al fatto e non alla giurisdizione

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    regola la procedura e le guarentigie dell'interessato in tema di informativa interdittiva antimafia

  • art. 3 Cost.

    non impone parità di trattamento in astratto, ma uguaglianza a parità di presupposti; non vi è violazione rispetto alla diversa posizione dell'impresa colpita da elementi antimafia

  • art. 24 Cost.

    non è violato perché avverso i provvedimenti prefettizi è assicurata tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo

  • art. 111 Cost.

    la censura è dichiarata non scrutinabile per mancanza di specifica illustrazione

  • art. 117, comma primo, Cost.

    evocato come parametro interposto rispetto agli artt. 6 e 7 CEDU; il contrasto è escluso perché l'interdittiva ha natura cautelare e preventiva, non penale

  • art. 6 CEDU

    non risulta violato, poiché sussiste tutela giurisdizionale avverso l'atto prefettizio

  • art. 7 CEDU

    non è violato, perché l'interdittiva antimafia non è sanzione penale ma misura preventiva e si fonda su presupposti legali tipizzati

  • art. 267 TFUE

    l'omessa rimessione alla Corte di giustizia, motivatamente esclusa dal Consiglio di Stato, non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non è sindacabile la valutazione del giudice amministrativo sulla rilevanza o non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale: tale valutazione resta interna alla giurisdizione esercitata.
  • La mancata rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea non integra, di per sé, eccesso o difetto di giurisdizione, ma al più un errore di giudizio non censurabile con ricorso per cassazione nei limiti esterni della giurisdizione.
  • Nel procedimento sulle interdittive antimafia, la verifica dei 'concreti elementi' sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice amministrativo; l'eventuale dissenso sulla loro sussistenza o valutazione non è deducibile come violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
  • L'informativa antimafia interdittiva ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria penale; pertanto le censure basate sull'art. 7 CEDU sono infondate quando mirano a qualificarla come pena.
  • Le doglianze che contestano il modo in cui il giudice amministrativo ha pesato prove, indizi e precedenti penali o societari non denunciano un diniego di giurisdizione, ma un possibile errore di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • La garanzia dell'art. 24 Cost. è soddisfatta quando l'ordinamento appronta tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso i provvedimenti prefettizi interdittivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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