Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2841

Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione

Normativa europea32023R2841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un quadro comune di cibersicurezza per gli organi, le istituzioni e gli organismi dell’Unione, imponendo obblighi di governance, valutazione della maturità, misure tecniche e organizzative, piano di cibersicurezza e segnalazione degli incidenti significativi. Riorganizza e rafforza il ruolo del CERT-UE, che diventa il servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, e istituisce l’IICB quale organo di indirizzo e controllo. Prevede inoltre meccanismi di cooperazione con gli Stati membri e con altri attori UE, nel quadro del regolamento NIS 2 e della normativa UE sulla protezione dei dati.

Stabilisce misure comuni e vincolanti per un livello elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione, disciplinando governance interna, gestione dei rischi, segnalazione degli incidenti, cooperazione e funzionamento del CERT-UE e dell’IICB.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti dell’Unione, al comitato interistituzionale per la cibersicurezza (IICB) e al CERT-UE. Opera nel rispetto dell’autonomia istituzionale prevista dai Trattati e non si applica, salvo quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 8, ai sistemi informativi e di rete che trattano informazioni classificate UE (ICUE). Il regolamento riguarda il solo ambiente TIC non riservato dei soggetti dell’Unione e si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 sulla cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione

Il regolamento istituisce un quadro comune e vincolante per innalzare in modo uniforme il livello di cibersicurezza dei soggetti dell’Unione. La logica di fondo è quella di rafforzare la resilienza digitale, la continuità operativa e la capacità di risposta agli incidenti in un contesto di crescente interconnessione tra ambienti TIC, includendo un coordinamento più stretto con gli Stati membri e con gli strumenti della direttiva (UE) 2022/2555.

Ambito di applicazione e perimetro regolatorio

Il testo si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, all’IICB e al CERT-UE, nel rispetto dell’autonomia istituzionale prevista dai Trattati. Il regolamento riguarda il solo ambiente TIC non riservato e non si applica, in linea generale, ai sistemi che trattano informazioni classificate UE (ICUE), salvo la previsione specifica dell’articolo 13, paragrafo 8, che consente al CERT-UE di assistere, su richiesta esplicita, anche in caso di incidenti su ambienti classificati.

Definizioni e coordinamento con altri atti UE

Le definizioni richiamano in larga parte la direttiva (UE) 2022/2555 e il regolamento (UE) 2019/881, in particolare per nozioni come incidente, vulnerabilità, minaccia informatica, rischio per la cibersicurezza e servizi di cloud computing. La disciplina si coordina inoltre con il regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali e con il regolamento (CE) n. 1049/2001 per l’accesso del pubblico ai documenti del CERT-UE.

Governance interna e responsabilità del vertice

Ogni soggetto dell’Unione deve istituire, entro l’8 aprile 2025, un quadro interno di gestione, governance e controllo dei rischi per la cibersicurezza, relativo all’intero ambiente TIC non riservato. Il quadro deve essere approvato e sorvegliato dal livello di dirigenza più elevato, che resta responsabile dell’attuazione complessiva del regolamento, pur potendo delegare singoli compiti. Il regolamento richiede anche la nomina di un responsabile locale per la cibersicurezza o funzione equivalente, quale punto di contatto unico, e impone formazione periodica agli alti funzionari e al personale coinvolto.

Valutazione della maturità, misure di sicurezza e piano di cibersicurezza

Il sistema è concepito in più fasi: prima le valutazioni di maturità della cibersicurezza, da svolgere entro l’8 luglio 2025 e poi almeno ogni due anni, quindi l’adozione delle misure di gestione dei rischi, da attuare entro l’8 settembre 2025. Le misure devono essere tecniche, operative e organizzative, adeguate e proporzionate al rischio, e coprono un elenco molto ampio di ambiti: politiche di cibersicurezza, audit, asset management, sicurezza delle risorse umane, controllo accessi, sicurezza delle comunicazioni, continuità operativa, risposta agli incidenti, supply chain, formazione, uso della crittografia, autenticazione multifattore e progressione verso il principio zero trust. Entro l’8 gennaio 2026 il livello di dirigenza più elevato deve approvare un piano di cibersicurezza che recepisce le misure adottate e include anche il piano di gestione delle crisi informatiche.

IICB: indirizzo strategico, controllo e misure di conformità

L’IICB è il fulcro della governance interistituzionale. È composto da rappresentanti di istituzioni, organi e organismi dell’Unione, con partecipazione dell’EUAN per gli enti dotati di ambiente TIC proprio; adotta il proprio regolamento interno, si riunisce almeno tre volte l’anno e presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tra i suoi compiti figurano l’adozione di una strategia pluriennale, la definizione della metodologia per i riesami inter pares volontari, l’approvazione di piani, programmi e indicatori del CERT-UE, la supervisione dell’attuazione del regolamento e la gestione di un sistema progressivo di misure di conformità che può arrivare, nei casi più gravi, alla raccomandazione di sospendere temporaneamente i flussi di dati verso un soggetto inadempiente. È previsto anche l’eventuale avvio di misure disciplinari quando la violazione derivi dal personale.

CERT-UE: missione, servizi e cooperazione

Il CERT-UE, rinominato servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione ma mantenendo l’acronimo storico, assume una funzione operativa centrale. Fornisce consulenza, supporto alla prevenzione, individuazione, risposta e ripresa dagli incidenti, coordina le risposte interistituzionali, raccoglie e analizza informazioni sulle minacce, supporta la divulgazione coordinata delle vulnerabilità e può effettuare scansioni proattive dei sistemi accessibili al pubblico. Il regolamento disciplina anche i servizi "addebitabili" e i relativi oneri finanziari, nonché la cooperazione strutturata con ENISA, con gli omologhi degli Stati membri, con altri omologhi dell’Unione e con partner selezionati previa approvazione dell’IICB.

Segnalazione degli incidenti, condivisione delle informazioni e protezione dei dati

Gli incidenti significativi devono essere segnalati secondo un meccanismo graduato: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, eventuale relazione intermedia e relazione finale entro un mese. Il soggetto interessato deve inoltre informare senza ritardo gli omologhi dello Stato membro ospitante entro 24 ore. La sola notifica non comporta responsabilità aggiuntiva. La condivisione delle informazioni con il CERT-UE è in linea di principio volontaria per incidenti, minacce, quasi incidenti e vulnerabilità, ma il CERT-UE può anche richiedere inventari e dati tecnici utili alla prevenzione e al rilevamento. Tutto ciò avviene con limiti stringenti in materia di riservatezza, segreto professionale, contrassegni di distribuzione e protezione dei dati personali, inclusa l’eventuale trattazione di categorie particolari di dati solo nei casi strettamente necessari e previsti dal regolamento.

Gestione delle crisi e relazioni con gli Stati membri

Per gli incidenti gravi il regolamento istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche, con procedure comuni, tassonomia della gravità, esercitazioni, canali sicuri e coordinamento operativo tra i soggetti dell’Unione. Il rappresentante della Commissione in seno all’IICB funge da punto di contatto per il collegamento con EU-CyCLONe, senza pregiudicare i ruoli della Commissione previsti dalla direttiva NIS 2. Il CERT-UE svolge inoltre un ruolo di raccordo con gli omologhi degli Stati membri, scambiando tempestivamente informazioni specifiche sugli incidenti, anche in assenza di consenso del soggetto interessato solo nei casi espressamente previsti e con adeguate garanzie procedurali.

Finanziamento, riesame e prospettive evolutive

Il CERT-UE è inserito nella struttura amministrativa di una direzione generale della Commissione, ma conserva il proprio status di prestatore di servizi interistituzionale autonomo. Il finanziamento avviene tramite una linea distinta del bilancio della Commissione, integrata da contributi annuali degli altri soggetti dell’Unione e, per i servizi aggiuntivi, dai costi imputati ai destinatari. Il regolamento prevede un riesame annuale da parte dell’IICB, valutazioni biennali della Commissione e una relazione complessiva entro l’8 gennaio 2029, con possibilità di proporre modifiche legislative e di valutare l’inclusione futura dei sistemi che trattano ICUE nel perimetro della disciplina.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura del sistema

L’articolo 1 individua quattro assi: quadro interno di gestione e controllo dei rischi, gestione e segnalazione dei rischi e condivisione delle informazioni, organizzazione e funzionamento dell’IICB e del CERT-UE, controllo dell’attuazione. Il regolamento è costruito come disciplina di governance e sicurezza operativa per i soggetti dell’Unione.

Ambito applicativo ed esclusione ICUE

L’articolo 2 applica il regolamento ai soggetti dell’Unione, all’IICB e al CERT-UE, salvaguardando l’autonomia istituzionale. Restano esclusi i sistemi che trattano ICUE, tranne l’articolo 13, paragrafo 8, che consente assistenza del CERT-UE su richiesta del soggetto interessato.

Definizioni chiave

L’articolo 3 rinvia in larga parte alle definizioni della direttiva (UE) 2022/2555 e del regolamento (UE) 2019/881. Rilevano in particolare: soggetti dell’Unione, incidente, incidente grave, minaccia informatica significativa, vulnerabilità, rischio per la cibersicurezza, servizio di cloud computing e livello di dirigenza più elevato.

Trattamento dei dati personali

L’articolo 4 stabilisce che il trattamento avviene in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali, comprese talune categorie particolari di dati, possono essere trattati solo nella misura necessaria per le attività previste dal regolamento, con misure tecniche e organizzative adeguate e con specifiche tutele dei diritti degli interessati.

Fase iniziale e indirizzi comuni

L’articolo 5 impone all’IICB, entro l’8 settembre 2024, di emanare indirizzi destinati ai soggetti dell’Unione per il riesame iniziale della cibersicurezza, la costituzione del quadro interno, le valutazioni di maturità, le misure di gestione dei rischi e il piano di cibersicurezza.

Quadro interno di gestione dei rischi

L’articolo 6 impone, entro l’8 aprile 2025, l’istituzione di un quadro interno di gestione, governance e controllo dei rischi per la cibersicurezza, esteso all’intero ambiente TIC non riservato. Il quadro deve prevedere politiche, ruoli, responsabilità, meccanismi di misurazione dell’efficacia, riesame almeno quadriennale e supervisione del livello di dirigenza più elevato. Ogni soggetto dell’Unione deve inoltre nominare un responsabile locale per la cibersicurezza e assicurare formazione periodica agli alti funzionari e al personale coinvolto.

Valutazioni di maturità

L’articolo 7 prevede una valutazione di maturità della cibersicurezza entro l’8 luglio 2025 e poi almeno ogni due anni. Le valutazioni possono essere assistite da terzi specializzati e, per soggetti con strutture simili, possono essere svolte in cooperazione.

Misure tecniche, operative e organizzative

L’articolo 8 richiede l’adozione, entro l’8 settembre 2025, di misure adeguate e proporzionate per gestire i rischi e ridurre l’impatto degli incidenti. L’elenco degli ambiti copre politica di cibersicurezza, analisi del rischio, cloud, audit e penetration test, organizzazione, asset management, risorse umane, controllo accessi, operazioni, comunicazioni, sviluppo e manutenzione, trasparenza del codice sorgente, supply chain, incident response, continuità operativa, formazione e requisiti contrattuali di appalto.

Misure specifiche obbligatorie

L’articolo 8, paragrafo 3, indica misure minime: supporto al telelavoro, progressi verso il principio del trust zero, autenticazione a più fattori come regola generale, crittografia e firma elettronica sicura, comunicazioni sicure, strumenti contro malware e spyware, catena di approvvigionamento software sicura, programmi di formazione e rafforzamento delle clausole contrattuali per la condivisione di informazioni e la segnalazione da parte dei fornitori.

Piano di cibersicurezza

L’articolo 9 impone l’approvazione, entro l’8 gennaio 2026, di un piano di cibersicurezza basato sulla valutazione di maturità e sulle misure adottate. Il piano deve includere almeno le misure di gestione dei rischi e il piano di gestione delle crisi informatiche per gli incidenti gravi; va rivisto ogni due anni o prima se necessario ed è trasmesso integralmente all’IICB.

IICB: istituzione, composizione e funzioni generali

L’articolo 10 istituisce l’IICB, incaricato di controllare e sostenere l’attuazione del regolamento e di indirizzare strategicamente il CERT-UE. La composizione comprende rappresentanti di istituzioni, organi e organismi elencati nel regolamento, nonché tre rappresentanti dell’EUAN per gli organismi con ambiente TIC proprio; è prevista la partecipazione di osservatori e la possibilità di costituire un comitato esecutivo.

IICB: compiti operativi e strategici

L’articolo 11 attribuisce all’IICB numerosi poteri: orientamenti al direttore del CERT-UE, strategia pluriennale, metodologia per i riesami inter pares volontari, approvazione del programma di lavoro annuale, del catalogo dei servizi, della pianificazione finanziaria, degli SLA, degli indicatori di performance, degli accordi di cooperazione e degli indirizzi/raccomandazioni, oltre a funzioni su crisi, supply chain e valutazione dei documenti dei soggetti dell’Unione.

Osservanza e misure di conformità

L’articolo 12 disciplina un sistema progressivo di enforcement: parere motivato, indirizzi correttivi, avvertimento con termine, notifica motivata, audit, informativa alla Corte dei conti e, nei casi più gravi, raccomandazione di sospensione temporanea dei flussi di dati verso il soggetto inadempiente. È prevista anche la richiesta di misure disciplinari se la violazione deriva da azioni od omissioni del personale.

Missione e compiti del CERT-UE

L’articolo 13 definisce il CERT-UE come piattaforma di supporto alla sicurezza dell’ambiente TIC non riservato dei soggetti dell’Unione. Esso raccoglie, analizza e condivide informazioni su minacce, vulnerabilità e incidenti, coordina la risposta agli incidenti, supporta la divulgazione coordinata delle vulnerabilità, può effettuare scansioni proattive, fornire servizi standard e, in certi casi, servizi aggiuntivi o assistenza per ICUE su richiesta esplicita.

Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire

L’articolo 14 consente al CERT-UE di emanare inviti a intervenire per misure urgenti e di proporre all’IICB indirizzi e raccomandazioni. Tali atti possono riguardare metodologie comuni di valutazione della maturità, gestione dei rischi, piani di cibersicurezza, uso di soluzioni open source e standard aperti, appalti comuni e accordi di condivisione delle informazioni.

Direttore del CERT-UE

L’articolo 15 disciplina la nomina del direttore del CERT-UE da parte della Commissione previa approvazione dei due terzi dell’IICB, con procedura attenta alla rappresentanza di genere. Il direttore risponde del buon funzionamento del servizio, prepara documenti di programmazione e rendicontazione e riferisce regolarmente all’IICB.

Aspetti finanziari e di personale

L’articolo 16 integra il CERT-UE nella struttura amministrativa della Commissione, mantenendone l’autonomia come prestatore di servizi interistituzionale. Sono previste linea di bilancio distinta, contributi annuali dei soggetti dell’Unione non ricompresi nel bilancio della pubblica amministrazione europea e imputazione ai destinatari dei costi dei servizi addebitabili.

Cooperazione con gli omologhi degli Stati membri

L’articolo 17 disciplina lo scambio tempestivo di informazioni con CSIRT, autorità competenti e punti di contatto unici degli Stati membri. Il CERT-UE informa senza indugio gli omologhi dello Stato membro interessato, può condividere informazioni specifiche sugli incidenti anche senza consenso del soggetto in casi tassativi e con cautele procedurali.

Cooperazione con altri omologhi e partner

L’articolo 18 consente cooperazione con altri omologhi dell’Unione e con partner esterni, previa approvazione dell’IICB nei casi previsti. Gli accordi di riservatezza possono essere conclusi anche senza approvazione preventiva dell’IICB, mentre lo scambio urgente di informazioni è ammesso in situazioni di necessità imminente, con informazione immediata al presidente dell’IICB.

Segreto, accesso ai documenti e sicurezza delle informazioni

L’articolo 19 richiama il segreto professionale, il regolamento (CE) n. 1049/2001 per l’accesso del pubblico e le norme sulla sicurezza delle informazioni. La condivisione delle informazioni è dunque subordinata ai vincoli di riservatezza e al quadro di accesso documentale dell’Unione.

Condivisione volontaria delle informazioni

L’articolo 20 consente notifiche volontarie a CERT-UE su incidenti, minacce, quasi incidenti e vulnerabilità, senza creare ulteriori obblighi per il notificante. Il CERT-UE può richiedere inventari TIC e scambiare informazioni identificate sull’incidente solo con consenso del soggetto interessato; sono escluse ICUE e informazioni con ulteriore distribuzione vietata da contrassegni visibili.

Obblighi di segnalazione degli incidenti significativi

L’articolo 21 definisce l’incidente significativo in base a perturbazione operativa, perdite finanziarie o danni a terzi. Il soggetto dell’Unione deve inviare al CERT-UE: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, eventuale relazione intermedia, relazione finale entro un mese e, se l’incidente è ancora in corso, aggiornamento finale entro un mese dalla chiusura. Deve inoltre informare senza ritardo gli omologhi dello Stato membro ospitante entro 24 ore e, se del caso, gli utenti interessati.

Coordinamento della risposta e crisi

L’articolo 22 attribuisce al CERT-UE la funzione di piattaforma per lo scambio di informazioni e il coordinamento della risposta tra soggetti dell’Unione e omologhi. Entro l’8 gennaio 2025 l’IICB adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta; in caso di possibile rilevanza penale il CERT-UE assiste nella segnalazione alle autorità di contrasto.

Gestione degli incidenti gravi

L’articolo 23 istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche, elaborato dall’IICB con CERT-UE ed ENISA, che deve includere coordinamento informativo, procedure operative standard, tassonomia comune della gravità, esercitazioni periodiche e canali sicuri. Il CERT-UE coordina operativamente la gestione degli incidenti gravi e mantiene un inventario delle competenze tecniche disponibili presso i soggetti dell’Unione.

Disposizioni finanziarie iniziali e riassegnazione

L’articolo 24 consente alla Commissione di proporre la riassegnazione di personale e risorse finanziarie al proprio bilancio per sostenere il funzionamento del CERT-UE, con efficacia dal primo bilancio annuale successivo all’entrata in vigore.

Riesame e valutazioni periodiche

L’articolo 25 prevede relazioni annuali dell’IICB alla Commissione entro l’8 gennaio di ogni anno, una valutazione biennale della Commissione a partire dall’8 gennaio 2027 e una valutazione complessiva entro l’8 gennaio 2029, con eventuale proposta legislativa. È espressamente prevista la verifica della possibilità di includere i sistemi che trattano ICUE nell’ambito del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 26 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecibersicurezzaprotezione dei datigovernance istituzionale uesicurezza informaticacooperazione interistituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.