Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto Ingiuntivo n. 278/2023 del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese n. 2763/17, pubblicato il 28 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 278/2023 del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 278/2023, relativo al riconoscimento di un importo dovuto dall’Unione dei Comuni del Versante Ionico. Dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione ha formulato una proposta transattiva per il riconoscimento integrale dell’importo dovuto. La ricorrente ha quindi manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio. Poiché non risultava provata la notificazione della rinuncia all’amministrazione intimata, la dichiarazione è stata qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo che la proposta transattiva dell’amministrazione per il riconoscimento integrale dell’importo dovuto avesse fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La dichiarazione non è stata qualificata come rinuncia agli atti per la mancanza della prova della sua notificazione all’amministrazione intimata. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha agito mediante giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    In assenza della prova della notificazione della rinuncia all’amministrazione intimata, la dichiarazione della parte è stata qualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di rinuncia agli atti non può essere qualificata come tale quando manchi la prova della sua notificazione alle altre parti; essa può tuttavia essere valutata, ove ne ricorrano i presupposti, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta formulazione da parte dell’amministrazione di una proposta diretta al riconoscimento integrale di quanto dovuto può determinare il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando sia stata formalmente richiesta dalla parte ricorrente e il giudizio divenga improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.