Cassazione Penale, Ordinanza n. 34437/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (misura di prevenzione)
La controversia
Il proposto ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, già disposta dal Tribunale in sede di prevenzione. Con il primo motivo ha lamentato un profilo relativo alla trattazione dell'udienza in cassazione, sostenendo l'irregolarità della mancata comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio, nonostante l'astensione del difensore sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, contestando in sostanza la qualificazione del soggetto e l'attualità della sua pericolosità sociale; la Corte ha rilevato che la censura era generica e, soprattutto, mirava a introdurre un vizio di motivazione non deducibile nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione, essendo ammessa la sola violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, quando il difensore di fiducia assente abbia aderito all'astensione e il difensore d'ufficio sostituto, a sua volta, si astenga, è sufficiente l'avviso orale al sostituto processuale e non occorre una ulteriore comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio. Ha poi dichiarato il secondo motivo generico e comunque non deducibile, perché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, c.p.p.
consente la sostituzione del difensore assente; il sostituto processuale esercita i diritti e le facoltà della difesa e, in tale contesto, l'avviso orale al sostituto è sufficiente
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
nel procedimento di prevenzione delimita il sindacato di legittimità alla violazione di legge
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
concorre a circoscrivere i motivi deducibili in cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge; non è consentito devolvere alla Corte censure di merito o vizi di motivazione.
- La genericità del motivo di ricorso lo rende inidoneo a censurare efficacemente la decisione impugnata e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il difensore di fiducia non compaia perché aderente all'astensione e sia sostituito da un difensore d'ufficio che a sua volta si astenga, è sufficiente l'avviso orale al sostituto processuale, senza necessità di una ulteriore comunicazione al difensore originario sulla nuova data di rinvio.
- L'inammissibilità manifesta dell'impugnazione legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.
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