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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25425/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette nei confronti di una società del settore immobiliare, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti provenienti da un fornitore indicato dall'Ufficio come cartiera. Dopo un primo ciclo processuale e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva annullato gli avvisi ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando la regolarità formale della documentazione, l'apparente affidabilità del fornitore e la sentenza penale assolutoria degli amministratori del gruppo. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento induttivo e presunzioni, sostenendo che la CTR abbia erroneamente negato valore alla prova presuntiva della consapevolezza della contribuente e abbia valutato in modo atomistico gli indizi, oltre a usare impropriamente il giudicato penale; 2) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che la CTR abbia ritenuto deducibili i costi senza verificare i requisiti di certezza, inerenza e determinabilità richiesti dall'art. 109 TUIR, anche alla luce dell'art. 8 d.l. 16/2012; 3) in subordine, violazione delle norme sul divieto di nuove prove in appello nel processo tributario, per avere ritenuto inammissibile un prospetto riassuntivo dei costi che l'Ufficio sosteneva essere già agli atti.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che il giudice di rinvio non ha correttamente applicato i principi già enunciati dalla Cassazione in tema di prova della consapevolezza del destinatario nelle operazioni soggettivamente inesistenti e di valutazione della sentenza penale assolutoria come mera fonte di prova, da apprezzare insieme agli altri elementi di causa e non in modo isolato.

Norme richiamate

  • art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'accertamento fiscale e della contestazione della prova presuntiva dell'Ufficio

  • art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per l'accertamento IVA e per la ripresa relativa a operazioni soggettivamente inesistenti

  • artt. 2727-2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili dall'Amministrazione, ma devono essere valutate unitariamente e in base a elementi oggettivi e specifici

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    invocato per il vizio processuale relativo alla produzione documentale in appello

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    richiamato dall'intimata in eccezione di inammissibilità, disattesa dalla Corte

  • art. 19 del D.P.R. 633/1972

    richiamato nel precedente giudizio di cassazione come norma sulla detrazione IVA

  • art. 21 del D.P.R. 633/1972

    richiamato nel precedente giudizio di cassazione in tema di fatturazione e presupposti dell'imposta

  • art. 2697 c.c.

    rilevante per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    invocato dall'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    richiamato dalla Corte come disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette

  • art. 109 TUIR

    norma richiamata per i requisiti di certezza, inerenza e determinabilità dei costi deducibili

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato quale norma sul vincolo derivante dalla cassazione con rinvio

  • art. 58, ultimo comma, del d.lgs. 546/1992

    invocato con il terzo motivo sulla produzione di nuovi documenti nel processo tributario

  • art. 21-bis del d.lgs. 74/2000

    menzionato dalla Corte per escluderne l'applicazione ratione temporis, perché introdotto successivamente alla sentenza penale richiamata

  • art. 2 del d.lgs. 74/2000

    richiamato in relazione al reato tributario per il quale erano stati assolti gli amministratori del gruppo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità per l'omesso esame della sentenza penale

  • art. 21, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità insieme agli artt. 19 e 2697 c.c.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche, almeno per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza richiesta dal proprio ruolo professionale.
  • La prova della consapevolezza del destinatario non può essere esclusa con argomenti meramente formali, come la regolarità contabile o l'apparente affidabilità esterna del fornitore, se non viene compiuta una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli indizi acquisiti.
  • Nel giudizio sulla frode IVA, gli elementi indiziari non devono essere esaminati in modo atomistico: anche dati singolarmente deboli possono acquistare forza probatoria se valutati nella loro sintesi complessiva.
  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; il giudice tributario può considerarla come fonte di prova, ma deve valutarne la rilevanza nel contesto del materiale istruttorio complessivo e non attribuirle efficacia preclusiva automatica.
  • Ai fini della deducibilità dei costi in imposte dirette relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, occorre verificare in concreto i requisiti di certezza, inerenza e determinabilità del costo, non essendo sufficiente richiamare la sola apparenza formale dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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