Sentenza n. 1043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. 1207 del 27 ottobre 2023, resa inter partes, concernente un ordine di demolizione di strutture destinate al ricovero di attrezzature e materiale agricolo realizzate in assenza di titoli edilizi abilitativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego di nulla osta dell’ente parco e l’ordine comunale di demolizione di strutture destinate al ricovero di attrezzature e materiale agricolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado erano stati impugnati il diniego di nulla osta dell’ente parco e l’ordinanza comunale di demolizione di strutture realizzate per l’attività agricola. Il ricorrente aveva dedotto: l’incompetenza dell’ente parco a valutare profili di regolarizzazione edilizia, spettando tale valutazione al Comune; l’erronea qualificazione delle opere come interventi subordinati a permesso di costruire; l’illegittimità dell’ordine di ripristino, ritenendo che le opere fossero soltanto parzialmente difformi dal titolo edilizio; l’illegittima applicazione retroattiva dell’ordine di ripristino e della sanzione pecuniaria. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le opere non fossero semplici serre temporanee facilmente amovibili, poiché utilizzate continuativamente per anni, e che richiedessero titolo edilizio, approvazione del programma aziendale e nulla osta dell’ente parco. In appello sono stati riproposti, in sintesi, gli errori del TAR sulla qualificazione temporanea delle strutture, sulla competenza dell’ente parco, sulla necessità del permesso di costruire e del piano di miglioramento agricolo ambientale e sull’applicabilità dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 a opere realizzate anteriormente al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Prima della decisione, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dell’appellante. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla competenza dell’ente parco, alla qualificazione edilizia delle opere, alla necessità del permesso di costruire o del piano di miglioramento agricolo ambientale e all’applicazione temporale della disciplina paesaggistica. La sentenza di primo grado è stata confermata quanto agli effetti processuali. Le spese del grado d’appello sono state compensate; l’appellante è stato considerato soccombente ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato, insieme alle disposizioni sull’improcedibilità, quale fondamento della declaratoria conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione agli effetti processuali della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31 l.r. Toscana n. 30/2015
Norma invocata in primo grado per sostenere che l’ente parco avrebbe dovuto limitarsi alla verifica di compatibilità delle opere con il Piano del parco, senza valutare la regolarizzazione edilizia; la questione non è stata decisa per l’improcedibilità dell’appello.
art. 70 l.r. Toscana n. 65/2014
Invocato dall’appellante per sostenere la natura temporanea delle strutture e la possibilità di mantenerle per il periodo di due anni; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
La sua applicabilità temporale agli abusi paesaggistici anteriori al Codice dei beni culturali e del paesaggio è stata contestata in appello, ma non esaminata.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa dell’appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta ferma quanto agli effetti non travolti dalla pronuncia processuale d’appello.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese del grado: il giudice può compensarle in ragione del tenore processuale della decisione.
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