Sentenza del 05/02/2019 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 80/2019 IRAP - Istanza di rimborso - Termini - Individuazione - Decorrenza - Dal versamento del saldo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Caserta che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego parziale di rimborso IRAP relativo agli anni 2011-2014. L'Ufficio aveva riconosciuto il rimborso di euro 13.765,34 per i versamenti effettuati dal 16 luglio 2012 al 28 novembre 2014, ma aveva negato il rimborso di euro 4.939,96 relativo ai versamenti effettuati fino al 30 novembre 2011, poiché l'istanza era stata presentata oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. La contribuente sosteneva invece l'applicabilità del termine ordinario decennale oppure, in subordine, che il termine decorresse dalla dichiarazione o dal versamento del saldo annuale, anziché dai singoli versamenti in acconto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non dovuto il rimborso relativo ai versamenti anteriori al termine di decadenza. Ha stabilito che, per l'IRAP, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dal singolo versamento oggetto della richiesta, senza attendere il versamento del saldo annuale. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Prevede il termine di decadenza di quarantotto mesi per chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute. Nel caso esaminato, il termine decorre autonomamente dalla data di ciascun versamento specificamente richiesto a rimborso.
Art. 25 d.lgs. n. 446/1997
per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia d'imposte sui redditi
Estende all'IRAP le disposizioni previste per le imposte sui redditi in materia di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, compresa la disciplina dei rimborsi.
Art. 30, commi 2 e 6, d.lgs. n. 446/1997
è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi; la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi
Conferma il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi per le modalità di versamento e riscossione dell'IRAP.
Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 9935 del 19 aprile 2017
È richiamata a sostegno dell'applicazione all'IRAP delle disposizioni sulle imposte sui redditi in materia di riscossione e rimborso.
Cass. civ., sentenza n. 15530 del 27 luglio 2016
Ha precisato che, per le singole somme IRAP chieste a rimborso, il termine di decadenza decorre dalla data del relativo versamento.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un tributo versato in più momenti, il termine di decadenza deve essere calcolato separatamente per ciascun versamento, salvo una diversa previsione normativa.
- Per l'IRAP, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dal singolo pagamento contestato, secondo l'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
- Il termine non decorre dalla presentazione della dichiarazione, né necessariamente dal versamento del saldo annuale, quando il rimborso riguarda specifici versamenti in acconto.
- Il termine previsto per il rimborso è di decadenza e non di prescrizione: una volta scaduto, il diritto al rimborso della singola somma non può essere fatto valere in giudizio.
- In situazioni analoghe è quindi opportuno ricostruire analiticamente date e importi di ogni versamento e presentare tempestivamente l'istanza, anche se il rimborso riguarda l'illegittimità complessiva dell'imposta per una determinata annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 5 feb 2019Sentenza del 05/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →