Sentenza n. 5396/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Tivoli n. 1990/2023 pubbl. il 06/12/2023 RG n. 4469/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1990/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1990/2023, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto alla pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale. L'amministrazione, pur costituita in giudizio per alcune articolazioni, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato l'inadempimento dell'amministrazione, anche in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati dalla Cassazione. Ha affermato che dal giudicato civile deriva il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il pagamento degli interessi legali sino al saldo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che il commissario operi per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile indicata in epigrafe.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato, assegnato un termine e nominato preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 1282 c.c.
Il dispositivo riconosce gli interessi legali sino al saldo, senza che il testo espliciti ulteriormente il fondamento normativo.
Cass. civ., sez. unite, n. 13533/2001
Il giudice richiama i principi in materia di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo che l'amministrazione non abbia fornito chiarimenti sull'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del soggetto obbligato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che devono essere considerati vincolanti nella successiva fase esecutiva.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e riconoscere gli interessi legali sino al saldo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su richiesta del ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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