Cassazione Penale, Sentenza n. 47122/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 161 c.p.p. (in relazione all'art.171 c.p.p.) e per inosservanza degli artt. 178, 179 e 180 c.p.p. deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notifica era stata effettuata al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. nonostante l'imputato avesse eletto domicilio in Vittoria e gli atti fossero stati regolarmente notificati a tale domicilio; la Corte d'appello aveva inizialmente dichiarato la nullità della notifica e disposto la rinnovazione, ma in sede di successiva udienza ha ritenuto validamente effettuata la notifica precedente per irreperibilità dell'imputato, rigettando l'eccezione difensiva. Il ricorso deduce che, una volta dichiarata la nullità e ordinata la rinnovazione, la Corte non poteva recuperare l'efficacia della notificazione dichiarata invalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il principio per cui una notifica dichiarata nulla e rinnovata non può essere 'riattivata' in base a diversa valutazione successiva della domiciliazione (richiamando orientamento giurisprudenziale), ma ha altresì rilevato che alla data del 26/04/2022 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato (tenuto conto di 48 giorni di sospensione per un precedente rinvio). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p.
Disciplina la notifica del decreto di citazione a giudizio e la possibilità di effettuare la notifica al difensore ai sensi del comma 4 in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha ricordato che, se la notifica è stata dichiarata nulla e se ne è disposta la rinnovazione, non è possibile recuperare successivamente l'efficacia di quella dichiarata invalida
art. 171 c.p.p.
Regole sulla partecipazione dell'imputato al processo e conseguenze della mancata corretta costituzione del rapporto processuale; richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle notifiche
art. 178 c.p.p.
Norme generali sulla notificazione degli atti processuali; invocate nel ricorso in tema di corretta notificazione
art. 179 c.p.p.
Regole sulla notificazione presso il domicilio eletto e relativi presupposti; rilevante nella valutazione della validità delle notifiche svolte al domicilio del difensore o dell'imputato
art. 180 c.p.p.
Previsioni sulla notifica degli atti alle persone indicate e sui casi di inesatta indicazione dell'indirizzo; citato nel motivo per contestare modalità e destinatario della notifica
art. 81 c.p. e art. 368 c.p.
Articoli sostanziali relativi al titolo del reato contestato nella sentenza di merito (reato e circostanze); richiamati nell'epigrafe della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se una notificazione del decreto di citazione è stata formalmente dichiarata nulla e la stessa è stata rinnovata, il giudice non può poi 'riattivare' la notificazione originaria sulla base di nuove valutazioni: la notificazione dichiarata nulla si considera tamquam non esset.
- Quando la nullità della notifica viene rilevata e disposta rinnovazione, il procedimento deve proseguire solo dopo valida notifica al destinatario corretto (imputato o difensore secondo le regole), pena l'annullamento degli atti difettosi.
- In presenza di profili di nullità relativi alle notifiche, occorre sempre verificare e calcolare i termini di prescrizione tenendo conto delle sospensioni e dei rinvii: la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio se il reato è estinto al momento della decisione della Corte di cassazione.
- I difensori devono vigilare attentamente sulla regolarità delle notifiche e segnalare immediatamente eventuali incongruenze di domicilio o indirizzo per evitare che si proceda invalidamente; in caso di dichiarata nullità devono richiedere tempestiva rinnovazione a mani del destinatario corretto.
- I giudici di merito non possono rettificare retroattivamente efficacia di atti già dichiarati nulli: eventuali nuove risultanze devono essere valutate nella prospettiva di atti successivi validi (es. nuova notificazione), non per convalidare quelli annullati.
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