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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’ottemperanza - della sentenza del T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 506/2025 pubblicata il 16.12.2025, notificata in pari data e passata in giudicato con cui, pur dichiarandosi la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto rilascio a favore dell’avv. Vaccaro della concessione cimiteriale e del richiesto permesso di costruire n. 14/2025 per la realizzazione della cappella funeraria di tipologia “C”, ha condannato il Comune di Chieti al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per compensi, oltre a accessori e al rimborso del contributo unificato.

Giustizia amministrativa202600171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, n. 506/2025 che ha condannato il Comune di Chieti al pagamento delle spese del precedente giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza limitatamente alla condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 506/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo il rilascio della concessione cimiteriale e del permesso di costruire richiesti, ponendo a carico del Comune il 50% delle spese, liquidato in € 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Dopo la notifica della sentenza al Comune il 16 dicembre 2025 e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente aveva chiesto il pagamento, con nota del 22 dicembre 2025, di complessivi € 2.493,68, inclusi € 650 di contributo unificato. Deduceva che il pagamento non era intervenuto. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito prova dell’adempimento. Era stata inoltre richiesta l’applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il capo della sentenza relativo alle spese contiene un’obbligazione pecuniaria rimasta ineseguita e il Comune non ha dimostrato di aver pagato. Il Comune è quindi tenuto a dare integrale esecuzione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Se il termine decorre inutilmente, il commissario ad acta sarà nominato su ulteriore istanza di parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. È respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della modesta entità del credito. Il Comune è condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    la sentenza è stata pubblicata e notificata al Comune di Chieti il 16 dicembre 2025; sicchè risulta decorso anche il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996;

    Il giudice rileva che il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è decorso prima della proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    per l'ipotesi di inutile decorso di detto termine, sarà nominato, su ulteriore istanza di parte, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, il quale provvederà in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente;

    In caso di persistente inadempimento dopo il termine assegnato, il commissario ad acta può essere nominato, su ulteriore istanza di parte, per sostituirsi all’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    deve invece essere respinta la domanda di applicazione della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto della modesta entità del credito oggetto del giudicato;

    La penalità di mora è negata in considerazione della modesta entità del credito oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Il capo di una sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali costituisce un’obbligazione pecuniaria suscettibile di ottemperanza; in assenza di prova dell’avvenuto pagamento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato, la nomina del commissario ad acta può essere disposta, su ulteriore istanza di parte, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto del giudicato è di modesta entità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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