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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15643/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte del soggetto incaricato della negoziazione, di un assegno di traenza non trasferibile a persona diversa dall’effettiva beneficiaria. La società assicurativa, poi incorporata nella resistente, aveva chiesto il risarcimento del danno per l’indebito pagamento dell’importo di euro 3.700,00. Dopo un primo rigetto per incompetenza territoriale e la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma, la domanda era stata accolta; la Corte d’appello aveva poi confermato la condanna della società postale, ritenendo non provata la diligenza professionale richiesta nell’identificazione del prenditore e negando il concorso di colpa della danneggiata per avere spedito il titolo con posta ordinaria, oltre a qualificare il debito come di valore con rivalutazione monetaria. In cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 l. assegni, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c., sostenendo di avere provato di aver identificato il prenditore mediante documenti d’identità e che la responsabilità non è oggettiva ma per colpa; 2) violazione dell’art. 1227 c.c. e delle norme sul servizio postale, per il mancato riconoscimento del concorso di colpa della mittente che aveva spedito l’assegno con posta ordinaria; 3) erronea qualificazione del debito come di valore e riconoscimento della rivalutazione senza prova del maggior danno. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: quanto al primo, ha affermato che la carta d’identità, se non presenta segni di falsità, è normalmente strumento sufficiente per l’identificazione del prenditore e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare anche l’eventuale falsità del documento; quanto al secondo, ha richiamato il principio per cui la spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Si applica anche all’assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità; la banca o il soggetto negoziatore che paga a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento, salvo prova di aver agito con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La responsabilità del soggetto professionale è esclusa se questi prova di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta; la valutazione di diligenza è censurabile in cassazione se si pone contro i principi dell’ordinamento e gli standards valutativi sociali.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come parametro della responsabilità da inadempimento, in coerenza con la natura contrattuale della responsabilità del soggetto che ha negoziato l’assegno.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non assume autonoma ratio decisoria nella motivazione della Corte.

  • art. 1227 c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente a un rischio maggiore del consentito dalla comune prudenza.

  • art. 83 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la spedizione del titolo tramite servizio postale ordinario integra un profilo di colpa del mittente.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla carta della qualità del servizio postale e alle modalità di spedizione.

  • artt. 3, 4 e ss. r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamati per affermare che la carta d’identità è fondamentale strumento di identificazione personale.

  • art. 1, lett. c) e d), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato per sostenere il valore della carta d’identità come documento di identificazione.

  • art. 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    Richiamato a conferma della disciplina positiva dell’identificazione personale mediante documento.

  • art. 19 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    La normativa antiriciclaggio conferma che l’identificazione della clientela, in presenza del cliente, può avvenire con il semplice controllo di un documento d’identità non scaduto, mentre verifiche più complesse sono richieste solo per persone giuridiche e soggetti analoghi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle argomentazioni giurisprudenziali già svolte in precedenti pronunce.

Massime di principio

  • La responsabilità del soggetto che negozia un assegno non trasferibile non è oggettiva: il debitore può liberarsi dimostrando di aver operato con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
  • Ai fini dell’identificazione del prenditore di un assegno, un valido documento di identità è normalmente sufficiente, salvo che presenti segni o indizi di falsità; non è esigibile, in via generale, l’esecuzione di controlli ulteriori non previsti dalla legge o dagli standards ordinari.
  • La valutazione di diligenza professionale compiuta dal giudice di merito costituisce giudizio di diritto censurabile in cassazione quando risulti in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standards valutativi sociali.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo viene sottratto e incassato da un soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente a un rischio non conforme alla comune prudenza.
  • Le circostanze che il prenditore fosse sconosciuto all’intermediario e che sia stato aperto un deposito provvisorio non escludono di per sé la colpa della parte che abbia contestato il pagamento; tali elementi possono essere neutri rispetto alla valutazione del concorso causale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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