Cassazione Civile, Ordinanza n. 15861/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Una società italiana in liquidazione e ammessa al concordato preventivo conveniva dinanzi al Tribunale di Modena una società con sede in Malesia chiedendo il pagamento di due fatture relative a forniture di carrelli automatici: una per merce consegnata a Shanghai e un'altra per merce poi consegnata a Maranello in base a un accordo modificativo. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione italiana o, in subordine, la devoluzione della controversia ad arbitri stranieri in forza di clausole compromissorie contenute nelle condizioni generali dei due ordini, richiamando anche la disciplina internazionale applicabile. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano; la Corte d'appello riformava parzialmente, affermando la giurisdizione del giudice cinese per il primo contratto e il difetto di competenza in favore dell'autorità arbitrale di Singapore per il secondo. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con undici motivi, contestando: la mancata individuazione della legge applicabile alla validità delle clausole arbitrali; l'erroneo criterio di collegamento per la giurisdizione sulla prima fornitura; l'apparenza o insufficienza della motivazione sul luogo di consegna; l'omesso esame di un documento di trasporto; l'erronea qualificazione della questione arbitrale come di competenza e non di giurisdizione; la mancata applicazione del diritto italiano o di altre convenzioni internazionali alla validità della clausola arbitrale; la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; la violazione del requisito di forma scritta della clausola compromissoria e, infine, l'invalidità della clausola anche secondo il diritto malese. La resistente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi, secondo, terzo, quarto, quinto, quinto-bis, sesto, settimo, ottavo e decimo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di giurisdizione del giudice cinese per la controversia relativa alla prima fattura, perché nei contratti di vendita internazionale di beni mobili il criterio rilevante è quello del luogo di consegna della merce, non quello del luogo di pagamento del prezzo; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi sulla devoluzione ad arbitri esteri per difetto di interesse, precisando però che la qualificazione corretta è quella di questione di giurisdizione e non di competenza. Ha invece accolto il nono motivo, affermando che la clausola compromissoria estera richiamata solo genericamente per relationem nelle condizioni generali non soddisfaceva il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto dalla Convenzione di New York del 1958, perché il rinvio generico non assicura una piena e consapevole adesione alla deroga alla giurisdizione. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla domanda relativa al contratto/fattura del 3.6.2009, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al tribunale ordinario territorialmente competente. Le spese del giudizio di cassazione sono state regolate in base all'esito.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 218/1995
La giurisdizione italiana, in mancanza di domicilio/residenza del convenuto in Italia, si determina per le materie comprese nella Convenzione di Bruxelles secondo i criteri ivi previsti; per le altre materie valgono i criteri di competenza territoriale.
Regolamento (CE) n. 44/2001
Applicabile ratione temporis alla controversia; per la vendita internazionale di beni mobili, il criterio di giurisdizione è il luogo di consegna della merce.
Regolamento (UE) n. 1215/2012
Richiamato come disciplina successiva, ma non applicabile ratione temporis alla controversia instaurata nel 2012.
art. 5, comma 1, lett. a) Regolamento (CE) n. 44/2001
Nei contratti di vendita di cose mobili rileva il luogo di consegna quale criterio di radicamento della giurisdizione.
art. II Convenzione di New York del 1958
La clausola compromissoria per arbitrato estero deve risultare da forma scritta idonea; il rinvio generico alle condizioni generali non basta, occorrendo un richiamo espresso e specifico della clausola.
L. 19 gennaio 1968, n. 62
Legge di esecuzione in Italia della Convenzione di New York del 1958.
art. 808 c.p.c.
Richiamato in coordinamento con la Convenzione di New York ai fini della forma scritta della clausola compromissoria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Censurato per asserita carenza di motivazione, ma i relativi motivi sono stati respinti o ritenuti inammissibili salvo l'accoglimento sul tema della clausola arbitrale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5
Norma processuale base dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per le doglianze su giurisdizione, competenza, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.
Invocati per l'interpretazione della clausola compromissoria, ma la Corte non ha accolto tali censure.
art. 57 Convenzione di Vienna del 1980
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il luogo del pagamento, ma ritenuto irrilevante ai fini del criterio di giurisdizione.
art. 1182 c.c.
Invocato per individuare il luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento, ma non considerato decisivo ai fini della giurisdizione nel caso di vendita internazionale.
art. 4 l. n. 218/1995
Richiamato in relazione alla clausola arbitrale estera quale deroga alla giurisdizione italiana.
art. 11 l. n. 218/1995
Rilevante, insieme all'art. 4, nel qualificare la clausola arbitrale estera come deroga alla giurisdizione.
art. 13 l. n. 218/1995
Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 14 l. n. 218/1995
Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 15 l. n. 218/1995
Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. II Convenzione di Bruxelles del 1968
Richiamata come fonte dei criteri di giurisdizione applicabili tramite l'art. 3 l. n. 218/1995.
art. 374, comma 1, c.p.c.
Ha giustificato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, data la questione sulla devoluzione a giudice o arbitro straniero.
Massime di principio
- Nelle controversie di vendita internazionale di beni mobili, ai fini della giurisdizione ai sensi del regolamento europeo applicabile, il criterio determinante è il luogo di consegna della merce e non il luogo di pagamento del prezzo, anche se in giudizio sia chiesto solo il corrispettivo.
- Quando la controversia è devoluta ad arbitri esteri mediante clausola compromissoria, la validità della deroga alla giurisdizione richiede il rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam; il rinvio per relationem è sufficiente solo se è espresso e specifico rispetto alla clausola arbitrale.
- Un rinvio generico alle condizioni generali di contratto che contengano una clausola arbitrale non basta a provare la piena e consapevole accettazione della deroga alla giurisdizione.
- La clausola compromissoria per arbitrato estero non pone una questione di competenza, ma una questione di giurisdizione, poiché integra una deroga convenzionale alla giustizia statale italiana.
- Ai fini della giurisdizione nel commercio internazionale, le norme convenzionali e regolamentari sulla consegna della merce prevalgono sulle regole che individuano il luogo di pagamento dell'obbligazione pecuniaria quando il contratto è una vendita di beni mobili trasportati a distanza.
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