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Circolare

Circolare numero 96 del 16-07-2012

Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 122/2010 e n. 247/2007. Indicazioni per l’anno 2011. Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica, l’incentivo in questione; criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole per richiedere lo sgravio contributivo sulle somme erogate nel 2011 in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali di secondo livello. Vengono richiamate le fonti normative, la ripartizione delle risorse stanziate, il limite massimo agevolabile, la misura dello sgravio per datore di lavoro e lavoratore, i requisiti dei contratti, le esclusioni, le modalità di domanda telematica e i criteri di ammissione, inclusa l’eventuale riduzione proporzionale in caso di insufficienza dei fondi.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello relativo alle erogazioni 2011

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello relativo alle erogazioni 2011

La circolare fornisce le istruzioni applicative per lo sgravio contributivo previsto per le somme erogate nel 2011 in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali di secondo livello. Il beneficio è disciplinato dal DM 24 gennaio 2012, emanato in attuazione delle norme che hanno riproposto l’agevolazione entro i limiti delle risorse disponibili.

Quadro normativo e finalità

L’agevolazione richiama la disciplina introdotta dalla legge 247/2007, poi riproposta per il 2011 dall’art. 53, commi 1 e 2, del DL 78/2010 e dall’art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 220/2010. La circolare precisa che il decreto ministeriale detta le regole per la concreta fruizione dello sgravio e che il documento chiarisce modalità operative, condizioni di accesso e criteri di presentazione delle domande.

Riparto delle risorse

Le risorse stanziate ammontano a 650 milioni di euro e sono ripartite tra le due tipologie di contrattazione di secondo livello: 62,5% per la contrattazione aziendale e 37,5% per quella territoriale. Qualora una quota non venga interamente utilizzata, il residuo può essere assegnato all’altra tipologia contrattuale.

Oggetto del beneficio e limite agevolabile

Per l’anno 2011 lo sgravio riguarda gli importi erogati in base alla contrattazione aziendale o territoriale e può essere riconosciuto entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. La circolare segnala che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, tale percentuale può essere rideterminata in sede di conferenza dei servizi, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale fissato dalla legge n. 247/2007 nella misura del 5%.

Retribuzione contrattuale

Ai fini della determinazione del tetto agevolabile, assume rilevanza la retribuzione contrattuale. La circolare rinvia ai chiarimenti già forniti per gli anni 2008-2010 sul relativo concetto, senza introdurre definizioni ulteriori nel testo in esame.

Misura dello sgravio

Lo sgravio si applica nei limiti del tetto individuato e opera in due componenti:

  • fino a 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • in misura totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

La circolare chiarisce inoltre, in nota, che la riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota massima complessiva di sgravio, anche per le aziende che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS. Restano esclusi dallo sgravio il contributo dello 0,30% di cui all’art. 25, comma 4, della legge 845/1978 e il contributo dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge 438/1992 sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Esempio di calcolo

Per chiarire il meccanismo di quantificazione, la circolare riporta un esempio relativo a un’impresa industriale con oltre 50 dipendenti. Su una retribuzione annua di 39.000 euro, con premio di risultato di 1.000 euro, la retribuzione complessiva diventa 40.000 euro. Il tetto dell’erogazione agevolabile è quindi pari a 900 euro, calcolato come 40.000 x 2,25%.

Su tale importo:

  • lo sgravio aziendale è pari al 25% della quota a carico del datore, ossia 225 euro;
  • lo sgravio a favore del lavoratore è pari al 9,49%, ossia 85 euro;
  • lo sgravio complessivo richiesto è pari a 310 euro.

Condizioni di accesso

Per accedere al beneficio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, se non già depositati, presso le Direzioni territoriali del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • prevedere erogazioni collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, risultati economici, utili dell’impresa o altri elementi rilevanti per la competitività aziendale.

Per i contratti territoriali, quando non sia possibile rilevare indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione possono essere riferiti agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Deposito del contratto e ulteriori requisiti

La circolare ribadisce che il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente è requisito indispensabile per l’accesso allo sgravio. In assenza di tale deposito, l’ammissione al beneficio non può essere riconosciuta.

Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La fruizione del beneficio resta inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, cioè alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione, il datore di lavoro deve versare i contributi dovuti e le sanzioni civili, salva l’eventuale responsabilità penale.

Esclusioni

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001, limitatamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione nazionale è demandata all’ARAN. Non spetta inoltre lo sgravio alle aziende che, nell’anno solare di riferimento, abbiano corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL 338/1989, convertito dalla legge 389/1989.

Domanda telematica all’INPS

Le aziende, anche tramite intermediari autorizzati, devono presentare apposita domanda esclusivamente in via telematica all’INPS, anche per lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La domanda deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la tipologia di contratto e la data di sottoscrizione;
  • la data di deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
  • l’importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2011 per le quali si chiede lo sgravio, entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari, e il numero degli stessi;
  • l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, entro il limite di 25 punti percentuali della sua aliquota;
  • l’ammontare dello sgravio pari ai contributi dovuti dal lavoratore;
  • l’indicazione dell’ente previdenziale presso il quale sono versati i contributi pensionistici.

La procedura attribuisce automaticamente un numero di protocollo informatico a ciascuna istanza. La circolare preannuncia inoltre la successiva messa a disposizione sul sito INPS della procedura per l’invio delle domande, sia in modalità singola sia tramite flussi XML contenenti più domande, con comunicazione di data e ora di apertura del servizio.

Ammissione, riduzione delle somme e controlli

Le domande trasmesse entro il termine stabilito dall’Istituto sono ammesse secondo le modalità definite dall’INPS. Entro 60 giorni dalla data fissata come termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto procede all’ammissione delle aziende allo sgravio e ne dà comunicazione ai richiedenti e agli intermediari autorizzati.

Se le risorse disponibili non consentono la concessione dello sgravio nelle misure richieste, gli importi sono ridotti in percentuale, sulla base del rapporto tra la quota complessivamente eccedente e il tetto di spesa annuale. Tale eventuale rideterminazione viene comunicata in sede di ammissione. La fruizione effettiva resta comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Soggetti abilitati alla trasmissione

La trasmissione telematica delle domande è riservata ai soggetti già abilitati secondo la circolare INPS n. 28/2011 e i successivi messaggi. La circolare rinvia a tali documenti anche per le modalità di accesso al servizio online.

Termine di deposito

La nota finale chiarisce che il DM è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Poiché il trentesimo giorno cade in una giornata festiva, il termine di deposito scade il 9 luglio 2012.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione al DM 24 gennaio 2012, che disciplina lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello con riferimento alle erogazioni corrisposte nell’anno 2011. Il beneficio si inserisce nel quadro dell’art. 53 del DL 78/2010 e dell’art. 1, comma 47, della legge 220/2010, che hanno riproposto l’agevolazione nei limiti delle risorse stanziate.

Risorse disponibili e ripartizione

Le risorse complessive sono pari a 650 milioni di euro e vengono ripartite tra contrattazione aziendale e territoriale: 62,5% alla contrattazione aziendale e 37,5% a quella territoriale. Se una delle due quote non viene integralmente utilizzata, il residuo viene attribuito all’altra tipologia contrattuale.

Oggetto del beneficio e limite agevolabile

Per l’anno 2011 lo sgravio è riconoscibile sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. La circolare precisa che il tetto può essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi, ma resta fermo il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale previsto dalla legge n. 247/2007.

Misura dello sgravio

Lo sgravio opera in due componenti: fino a 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali riduzioni o misure compensative e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; e in misura totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore. La circolare riporta anche un esempio numerico di calcolo su un premio di risultato di 1.000 euro, con sgravio complessivo di 310 euro.

Condizioni di accesso e requisiti contrattuali

Per accedere al beneficio, i contratti aziendali o territoriali devono essere sottoscritti e depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Devono inoltre prevedere erogazioni collegate a produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, andamento economico, utili d’impresa o altri elementi utili alla competitività. Per i contratti territoriali, in mancanza di indicatori aziendali, i criteri possono essere riferiti agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Obbligo di deposito e ulteriori condizioni

Il deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente è considerato condizione vincolante per l’accesso allo sgravio; in sua assenza l’ammissione non è possibile. La fruizione resta inoltre subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi collettivi ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006. In caso di indebito utilizzo, il datore di lavoro deve restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili, ferme eventuali responsabilità penali.

Esclusioni

Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001, con riguardo ai dipendenti pubblici soggetti alla contrattazione collettiva nazionale demandata all’ARAN. Non possono inoltre accedere al beneficio le aziende che, nell’anno solare di riferimento, abbiano corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL 338/1989 convertito dalla legge 389/1989.

Domanda telematica all’INPS

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, e può riguardare anche lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Devono essere indicati i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e la data di sottoscrizione del contratto, la data di deposito presso la DTL, l’importo complessivo delle erogazioni 2011 per le quali si chiede lo sgravio, il numero dei lavoratori interessati, l’ammontare dello sgravio a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché l’ente previdenziale a cui sono versati i contributi pensionistici.

Ammissione, riparto delle risorse e controlli

L’INPS assegna un protocollo informatico a ciascuna istanza e, entro 60 giorni dal termine unico di invio, comunica l’ammissione al beneficio. Se le risorse non consentono l’accoglimento integrale delle domande, gli importi sono ridotti in misura proporzionale al rapporto tra eccedenza complessiva e tetto di spesa annuo. La fruizione effettiva rimane subordinata alla verifica della regolarità contributiva da parte dell’Istituto.

Soggetti abilitati alla trasmissione

La trasmissione delle domande è consentita ai soggetti già abilitati secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 28/2011 e dai successivi messaggi, ai quali la circolare rinvia anche per le modalità di accesso al servizio online.

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