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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08585/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta distrattiva per la cessione, in data 20/12/2004, del complesso aziendale della Fiume Vivai s.r.l. alla Diamentina servizi s.r.l. (società ad essa collegata). I motivi articolati sono: 1) contestazione della natura distrattiva dell'operazione: sostengono che non si trattò di cessione di azienda ma soltanto della certificazione SOA (definita nel contratto come avviamento) e di beni obsoleti, con contratti in scadenza; pertanto l'avviamento, se riconosciuto, non sarebbe stato idoneo a costituire oggetto di distrazione ai sensi dell'art. 216 l. fall.; 2) mancato dolo: anche ammessa una fuoriuscita patrimoniale, manca la volontà consapevole di depauperare la società, atteso che alla data della cessione la società non mostrava segnali evidenti di insolvenza e non vi sarebbero stati creditori da garantire; gli elementi utilizzati dalla Corte d'appello (debito tributario, assenza di scritture contabili, inattività contrattuale) sarebbero insufficienti e basati su presunzioni; inoltre sarebbe rilevante la distanza temporale tra cessione e fallimento; 3) (a carico di Vito Andrea) contestazione della qualificazione come amministratore di fatto: critiche alla valutazione probatoria delle testimonianze e alla valorizzazione del ruolo della figlia amministratrice della Diamentina, ritenuto presuntivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi. Motivazione principale: la cessione comprendeva non solo automezzi e una minipala, ma anche due contratti in essere e la possibilità per la cessionaria di avvalersi dei requisiti della cedente per ottenere la certificazione SOA; inoltre era previsto e pattuito un corrispettivo di Euro 100.000, non rinvenuto dalla curatela. La Suprema Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 216 legge fallimentare: il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto, non richiede un nesso causale diretto tra atto distrattivo e dissesto né la consapevolezza dello stato di insolvenza; è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di destinare il patrimonio a fini estranei all'impresa, con rappresentazione della pericolosità della condotta. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione sulla qualifica di amministratore di fatto di Vito Andrea alla luce degli elementi probatori (partecipazione societaria, ruolo pregresso, dichiarazioni di dipendenti e commercialista, continuità operativa con la Bustraser). Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello è stata confermata e i ricorsi sono stati respinti (con le conseguenti statuizioni sulle spese come disposto dalla sentenza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109

    Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

    La certificazione SOA è considerata elemento idoneo, nel contesto normativo dell'epoca, a costituire un requisito economicamente apprezzabile trasferibile e rilevante nell'ambito della cessione aziendale; il trasferimento dei requisiti SOA può integrare l'oggetto economico della cessione.

  • art. 15, comma 9, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34

    In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

    Il regolamento prevedeva che il trasferimento aziendale potesse trasferire anche la qualificazione e i requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, rafforzando la rilevanza economica della certificazione/avviamento ceduto.

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    La disposizione è interpretata dalla giurisprudenza come volta a sanzionare atti di depauperamento idonei a creare un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori; non richiede nesso causale diretto con il fallimento e contempla il dolo generico (consapevole destinazione diversa del patrimonio).

Massime di principio

  • La cessione apparentemente di 'solo avviamento' o di certificazioni (es. SOA) può costituire oggetto di distrazione se trasferisce requisiti e possibilità economiche rilevanti per l'attività d'impresa; il loro valore va valutato concretamente e non disatteso come mero presupposto.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare che l'atto abbia causato materialmente il fallimento: è sufficiente che l'atto sia idoneo a creare un pericolo concreto per la garanzia dei creditori e che l'autore rappresenti la pericolosità della condotta (dolo generico).
  • Gli indici di fraudolenza (assenza di pagamento del corrispettivo pattuito, collegamenti societari tra cedente e cessionaria, continuità gestionale, situazione di inattività o di debito della cedente, assenza di scritture contabili attendibili) sono strumenti probatori rilevanti; il giudice deve motivare la valutazione caso per caso.
  • La qualificazione come amministratore di fatto si basa su elementi sintomatici dell'inserimento organico nell'organizzazione e nella gestione societaria (ruolo direttivo o partecipazione sostanziale alle scelte), senza necessità di esercizio formale di tutti i poteri amministrativi; la valutazione è di fatto e richiede motivazione logica e congrua.
  • In situazioni analoghe, la difesa potrà contrastare la qualificazione distrattiva solo fornendo prova specifica dell'assenza di valore economico trasferito, della effettiva corresponsione del prezzo o dell'insussistenza di rappresentazione della pericolosità della condotta; le argomentazioni meramente speculative o basate su valutazioni alternative di merito difficilmente ribaltano una motivata decisione di merito.

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