Cassazione Civile, Ordinanza n. 13334/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria disposto dall'agente della riscossione su cespiti immobiliari di sua proprietà superficiaria, fondato su una serie di cartelle di pagamento. La contribuente contestava la legittimità dell'ipoteca perché basata su cartelle asseritamente mai notificate e perché emessa senza preventiva intimazione ad adempiere, oltre ad altri vizi degli atti presupposti. Il giudice di primo grado annullava l'iscrizione ipotecaria; in appello il riscossore sosteneva la regolarità dell'atto perché il credito complessivo derivante dalle cartelle superava la soglia di legge per l'iscrizione ipotecaria. La CTR respingeva l'appello. In Cassazione l'agente della riscossione deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 99 e 112 c.p.c. e violazione degli artt. 56 e 57 d.lgs. 546/1992, per non essersi il giudice d'appello pronunciato sulla questione della validità delle notifiche delle cartelle prodromiche; (2) violazione di legge per mancato esame della questione del superamento della soglia di euro 20.000 e della necessità di cartelle validamente notificate ai fini dell'ipoteca ex art. 50 d.P.R. 602/1973; (3) violazione delle norme sulla notifica di una cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. e sulla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; (4) violazione delle norme sulla notifica di altre due cartelle, una notificata a familiare convivente e una notificata ex art. 140 c.p.c., censura ritenuta però inammissibile perché estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare una questione ritualmente devoluta in appello e aveva errato nel considerare insussistente un giudicato; ha inoltre ritenuto sanato il vizio di notificazione della cartella notificata ex art. 140 c.p.c. perché risultava inviata la raccomandata informativa e, quindi, l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulle altre due cartelle richiamate nel motivo e la censura era quindi fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame del merito limitatamente ai profili accolti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La nullità per omessa pronuncia va dedotta come vizio processuale, consentendo alla Corte l'esame diretto dell'atto di appello e degli atti di causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il vizio di violazione di legge può essere denunciato per errori nella sussunzione della fattispecie, ma non per censurare un'omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 99 c.p.c.
Richiamato in relazione alla devoluzione della domanda e all'oggetto del giudizio di appello.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; l'omissione integra nullità della sentenza.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario delimita la devoluzione in appello delle questioni controverse.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 56 nel quadro delle questioni devolute al giudice d'appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per il principio di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria presuppone il rispetto delle condizioni legali, tra cui il decorso del termine successivo alla notifica delle cartelle e il superamento della soglia di debito prevista.
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita per irreperibilità temporanea richiede anche l'invio della raccomandata informativa.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo; la notificazione è condizione di efficacia e non elemento dell'atto impositivo.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato con riferimento alle modalità di notificazione della cartella di pagamento.
art. 149 c.p.c.
Richiamato con riferimento alle modalità di notificazione e alla trasmissione della raccomandata informativa.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta in appello integra nullità della sentenza e deve essere fatta valere con il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non con la sola deduzione di violazione di legge.
- Se l'atto di appello contiene una devoluzione piena del thema decidendum, il giudice di secondo grado deve riesaminare i punti impugnati e non può limitarsi a richiamare un giudicato inesistente o non formatosi sulla questione.
- Ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte della riscossione occorre verificare la regolare notifica delle cartelle prodromiche e il rispetto dei presupposti legali, incluso l'eventuale superamento della soglia di debito prevista dalla legge.
- La notificazione della cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. è sanata se risulta l'invio della raccomandata informativa e l'atto ha raggiunto lo scopo, non potendosi dichiarare la nullità in presenza di tale raggiungimento dello scopo.
- Una censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduce questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato.
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