Cassazione Penale, Sentenza n. 9481/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la revoca del beneficio dell'indulto nei confronti di Antonino Belcastro. La Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e aveva ritenuto competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, avendo la sentenza di merito del 3/7/2018 confermato integralmente quella di primo grado. Il Procuratore generale ha impugnato tale ordinanza per violazione dell'art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e che, per l'ultimo periodo dell'art. 665, comma 3, la competenza in materia di esecuzione spettava al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando una sentenza è divenuta definitiva solo in relazione ad alcuni capi mentre la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio in relazione ad altri, la competenza in materia di esecuzione appartiene funzionalmente al giudice di rinvio (anche se non si è ancora pronunciato). Ha inoltre richiamato che, trattandosi di competenza funzionale dell'esecuzione, l'incompetenza può essere dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che dovrà provvedere sulla richiesta del Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
L'interpretazione applicata è che, nell'ipotesi di sentenza divenuta definitiva solo in alcuni punti e con annullamento con rinvio per altri, la competenza in materia di esecuzione è del giudice del rinvio (ultimo periodo del comma 3).
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il principio di non impugnabilità previsto dall'art. 568, comma 2, per le sentenze in tema di competenza non si applica all'incompetenza funzionale dell'esecuzione, la quale può essere dedotta in cassazione e rilevata d'ufficio.
art. 28 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo di confronto: non impedisce che l'incompetenza funzionale dell'esecuzione sia dedotta in cassazione, diversamente da talune impugnazioni di competenza che possono dar luogo a conflitto.
Massime di principio
- Se la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza solo su alcune questioni, la competenza per le questioni esecutive inerenti a quelle parti rinviate spetta al giudice del rinvio, anche se non si è ancora pronunciato.
- La competenza dell'esecuzione è di natura funzionale: l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio e dedotta in Cassazione in ogni stato e grado del procedimento.
- Non si applica, rispetto all'incompetenza funzionale dell'esecuzione, il divieto di impugnabilità di cui all'art. 568, comma 2; pertanto il Procuratore (o altra parte) può proporre ricorso per cassazione per ottenere il corretto inquadramento della competenza.
- In situazioni analoghe il giudice dell'esecuzione dovrebbe astenersi dal pronunciarsi se rileva che la questione è rimessa al giudice del rinvio e, in caso di dubbio, le parti interessate possono ricorrere alla Cassazione per ottenere l'indirizzo sulla competenza.
- Per chi propone ricorso: documentare l'ambito del rinvio da parte della Cassazione (su quali capi è intervenuta l'annullamento con rinvio) e richiedere espressamente che venga applicato il principio dell'art. 665, comma 3, al fine di ottenere la pronuncia del giudice del rinvio.
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