Sentenza del 19/09/2017 n. 3624 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atti impugnabili - Istanza di disapplicazione - Norma antielusiva - Atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rigetto dell’istanza non è stato considerato autonomamente impugnabile. L’atto non ha natura impositiva, non comunica né quantifica una pretesa tributaria e si limita a esprimere una valutazione preliminare sulla sussistenza delle condizioni soggettive utili per ottenere la disapplicazione della norma antielusiva. Pertanto, la contestazione autonoma dell’atto non può essere accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui il Direttore generale aveva rigettato l’istanza di disapplicazione della norma antielusiva, ritenendo generiche le motivazioni e la documentazione prodotte. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente tale rigetto davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Norma antielusiva
La disapplicazione può essere richiesta quando il contribuente ritiene di trovarsi in una situazione soggettiva che giustifica il superamento degli effetti antielusivi, ma il rigetto dell’istanza costituisce una valutazione amministrativa e non, di per sé, un atto impositivo.
Principi sugli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario
Sono autonomamente impugnabili gli atti che manifestano una pretesa tributaria concreta, attuale e determinata o determinabile. Un atto meramente valutativo, privo di imposizione o quantificazione del tributo, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Il rigetto di un’istanza amministrativa non è automaticamente impugnabile in sede tributaria: occorre verificare se l’atto contiene una concreta pretesa fiscale.
- Un provvedimento che si limita a valutare la documentazione e a negare una determinata agevolazione o disapplicazione, senza liquidare imposte, sanzioni o interessi, può non essere considerato un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- La contestazione potrà normalmente essere proposta contro il successivo atto impositivo, facendo valere in quella sede anche le ragioni relative alla richiesta di disapplicazione della norma antielusiva.
- Le motivazioni dell’istanza devono essere specifiche e adeguatamente documentate; argomentazioni generiche possono giustificarne il rigetto, senza però trasformare il provvedimento in un atto impositivo.
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