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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20153/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge per omissione, da parte del Tribunale, dell'applicazione della riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato (il Tribunale aveva determinato la pena in 300 euro, poi ridotta di un terzo ex art. 62-bis c.p. a 200 euro, ma non aveva ulteriormente applicato la riduzione prevista per l'abbreviato); 2) censura sull'erronea contestazione della recidiva, dedotta come impropria perché la recidiva sarebbe applicabile solo ai delitti e non alle contravvenzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo della pena e ha rideterminato la sanzione in euro 100,00 di ammenda (applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato alle somme già ridotte). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza poiché il giudice di merito non ha tenuto conto della recidiva e la sua errata formulazione dell'imputazione non ha arrecato pregiudizio all'imputato. Conseguentemente il ricorso è accolto solo sul primo profilo e respinto/inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Utilizzata dal giudice di merito per operare una riduzione (nel caso concreto del 1/3) della pena determinata in sede di giudizio, in relazione alle circostanze attenuanti generiche

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Per le contravvenzioni, la scelta del rito abbreviato comporta la riduzione della sanzione alla metà; la Corte ha ritenuto che tale riduzione dovesse essere applicata anche dopo l'ulteriore diminuzione già operata ex art. 62-bis, rideterminando la pena finale in euro 100,00

Massime di principio

  • Se il giudice di merito riconosce la scelta del rito abbreviato per reati contravvenzionali, deve applicare la riduzione alla metà prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; l'omissione di tale applicazione può portare all'annullamento della sentenza con rideterminazione della pena da parte della Cassazione quando il dato è chiaro
  • Le riduzioni di pena previste da norme diverse (es. art. 62-bis c.p. e riduzione per il rito abbreviato) possono essere applicate cumulativamente e operano in sequenza sul quantum della pena
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la quantificazione del nuovo trattamento sanzionatorio è determinabile in modo univoco dai provvedimenti e dagli atti
  • L'errata indicazione della recidiva nell'imputazione di una contravvenzione, se il giudice di merito non l'ha considerata e non ne è derivato alcun pregiudizio per l'imputato, non integra di per sé un vizio tale da giustificare l'accoglimento del ricorso; la contestazione in tali casi può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza
  • Difensori e Uffici giudiziari devono verificare espressamente in sentenza l'applicazione di tutte le riduzioni procedurali e sostanziali spettanti, onde evitare impugnazioni fondate su omissioni formali che poi richiedano intervento della Corte

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