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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - della deliberazione della n. 1743 del 16 ottobre 2024, adottata dalla Direttrice Generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani; - della conseguente deliberazione n. 1898 dell’11 novembre 2024, adottata dalla Direttrice Generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani; - delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell'Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani concernenti l'esclusione della ricorrente dalla procedura di assegnazione di ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria e gli atti conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui è stata esclusa dalla procedura di assegnazione, per l'anno 2024, degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, nonché la successiva deliberazione e gli atti di individuazione, nomina e assegnazione conseguenti. Il TAR, con una precedente sentenza, aveva declinato la giurisdizione amministrativa ritenendo che la procedura non integrasse un pubblico concorso, ma consistesse nella verifica del possesso di requisiti assoluti ai fini della costituzione di un rapporto convenzionale privatistico tra medico e ASL, mediante attingimento dalla graduatoria regionale. Il Consiglio di Stato ha successivamente annullato tale pronuncia declinatoria e rinviato la causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Nel giudizio riassunto, la ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Trani, quale giudice del lavoro, una tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.; il giudizio ordinario è poi cessato per una transazione tra le parti, come dichiarato dal Tribunale di Trani.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., dopo aver rilevato che il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario di Trani si era definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per effetto di una transazione intervenuta tra le parti. La sopravvenuta definizione transattiva della controversia ha eliminato l'interesse attuale alla decisione del ricorso amministrativo. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto la sopravvenuta transazione e la conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio ordinario hanno fatto venir meno l'interesse alla pronuncia amministrativa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha dato preventivo avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso prima di trattare la causa in decisione.

  • art. 105 c.p.a.

    rinvio della causa al Giudice di prime cure

    Il Consiglio di Stato ha annullato la precedente pronuncia declinatoria della giurisdizione e ha rinviato la causa al TAR.

  • art. 700 c.p.c.

    ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 28 aprile 2025

    Il giudice ordinario del lavoro ha concesso alla ricorrente tutela cautelare nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di Trani.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione transattiva della controversia davanti al giudice ordinario, con conseguente cessazione della materia del contendere, determina il venir meno dell'interesse attuale alla decisione del ricorso amministrativo avente il medesimo oggetto e ne comporta la dichiarazione di improcedibilità.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve avvisare le parti della possibile definizione della controversia sulla base di tale profilo, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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