Cassazione Penale, Sentenza n. 30345/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime cessioni ritenute commesse il 5/9/2021 e il 5/11/2021. Il ricorrente contestava: mancanza o insufficienza della motivazione rispetto alla qualificazione quale fornitore e partecipante all'associazione; assenza di valutazione individuale e di indici di stabilità della fornitura (solo due episodi in 18 mesi); mancanza del requisito di indispensabilità della fornitura per il sodalizio; errore nella valorizzazione di conversazioni successive ai fatti; e difetti nella valutazione delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso e di elementi successivi contestati (es. 10/06/2024). Sono state censurate anche violazioni di norme processuali (artt. 273, 292, 125 c.p.p.) e vizio di motivazione rispetto agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse legittimamente integrato e motivato le insufficienze dell'ordinanza del GIP richiamando conversazioni intercettate, quantitativi rilevanti e la stabilizzazione del rapporto di fornitura a partire dalle interlocuzioni del 27/08/2021 e del 05/09/2021. La giurisprudenza di legittimità richiamata stabilisce che la fornitura continuativa e rilevante può implicare la partecipazione all'associazione se emerge consapevolezza e volontà di contribuire al programma criminoso; non è richiesto carattere di esclusività o unicitaà della fornitura. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha richiamato la persistenza di contatti e la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; non sono emersi elementi concreti idonei a superare la presunzione di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.p.r. n. 309 del 1990
L'art. 73 configura i reati di illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; l'art. 74 riguarda l'aggravante associativa. La Corte interpreta che la partecipazione all'associazione può desumersi anche dalla disponibilità continuativa a fornire stupefacenti e dalla rilevanza economica e quantitativa delle cessioni, senza richiedere esclusività o unicità del canale di approvvigionamento.
codice di procedura penale
art. 273 comma 1; art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis; art. 125 comma 3; art. 275 comma 3
Art. 273 e 292 attengono alla motivazione e al potere del giudice di riesame; la Corte conferma che il tribunale del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza del GIP, salvo che quella originaria sia del tutto mancante o meramente apparente. Art. 275(3) consente di presumere l'attualità della pericolosità nei reati di associazione e di valutare i contatti successivi come indici di persistenza della pericolosità. Art. 125(3) e le norme citate richiamate nella impugnazione sono state altresì considerate nel giudizio sul corretto esercizio del contraddittorio e sulla completezza della motivazione.
disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria: la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La mera occasionalità di una cessione non esclude automaticamente la partecipazione ad una associazione: ciò che conta è la stabilità, la rilevanza quantitativa/economica e la consapevolezza di contribuire al programma criminoso.
- Il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare e rafforzare la motivazione dell'ordinanza del GIP, ma non può supplire a una motivazione originaria totalmente mancante o meramente apparente.
- Non è richiesto che il fornitore sia l'unico canale di approvvigionamento: anche non esclusività o la presenza di più canali non escludono la qualità di partecipante se la perdita della fornitura avrebbe effetti destabilizzanti o se il rapporto è organizzativamente significativo.
- Per la valutazione delle esigenze cautelari nei reati associativi, la persistenza di contatti e la natura permanente della contestazione possono legittimare la misura: il tempo intercorso non annulla automaticamente la presunzione di pericolosità se non emergono elementi concreti di dismissione del vincolo.
- Le intercettazioni e il tenore delle conversazioni, unitamente a dati oggettivi (quantitativi, ruoli dei coindagati, presenza di corrieri), possono costituire indizi gravi e concordanti sufficienti a giustificare la custodia cautelare, se adeguatamente motivati.
- Le censure difensive devono confrontarsi con la motivazione di merito che esplicita i passaggi logici: assenza di un'argomentazione precisa sull'intreccio indiziario può essere causa di annullamento, mentre motivazione che enuclea elementi specifici è difficilmente sindacabile in Cassazione.
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