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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25968/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando cause di esonero. Rimane ferma la condanna a mesi tre di arresto pronunciata nei gradi di merito per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che confermava la condanna a mesi tre di arresto per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commessa a Palermo il 20/04/2023. I motivi, per quanto emerge dal testo, investivano: 1) la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando che vi fosse prova della consapevolezza di sottrarsi alla prescrizione; 2) l'assenza di ulteriori accertamenti sui fatti e sulle giustificazioni addotte; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i primi due motivi sono manifestamente infondati perché, accertata la violazione e l'assenza di plausibili spiegazioni immediate, non occorrevano ulteriori verifiche e risultava dimostrata la consapevolezza dell'obbligo violato. Il terzo motivo è ritenuto infondato perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, e l'incensuratezza, comunque, non sarebbe sufficiente; nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato i precedenti penali e l'assenza di concreti elementi favorevoli, oltre alla gravità e alla ravvicinata reiterazione delle condotte. I residui motivi sull'art. 131-bis c.p. sono giudicati aspecifici e non confrontati con la reiterazione di fatti analoghi e con i precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna; la Corte ritiene integrata la violazione della prescrizione notificata all'imputato e la consapevolezza della sottrazione all'obbligo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non richiedono più, dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando i precedenti penali e la mancanza di dati favorevoli.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è riconoscibile quando il ricorso non si confronta con la reiterazione di fatti analoghi e con i precedenti penali, che escludono la particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure già dedotte in appello, o a contestare in modo meramente assertivo la sentenza impugnata, senza una critica puntuale alle ragioni decisorie della corte territoriale.
  • In tema di violazione di prescrizioni imposte da misure di prevenzione, la prova della consapevolezza della prescrizione e della sua violazione può desumersi dall'oggettivo riscontro dell'infrazione e dall'assenza di plausibili giustificazioni fornite nell'immediatezza, senza necessità di ulteriori accertamenti ove il quadro fattuale sia chiaro.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporre il beneficio.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la reiterazione di condotte analoghe e i precedenti penali dell'imputato costituiscono elementi ostativi alla configurabilità della particolare tenuità del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialePena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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