Cassazione Penale, Ordinanza n. 25968/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando cause di esonero. Rimane ferma la condanna a mesi tre di arresto pronunciata nei gradi di merito per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che confermava la condanna a mesi tre di arresto per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commessa a Palermo il 20/04/2023. I motivi, per quanto emerge dal testo, investivano: 1) la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando che vi fosse prova della consapevolezza di sottrarsi alla prescrizione; 2) l'assenza di ulteriori accertamenti sui fatti e sulle giustificazioni addotte; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i primi due motivi sono manifestamente infondati perché, accertata la violazione e l'assenza di plausibili spiegazioni immediate, non occorrevano ulteriori verifiche e risultava dimostrata la consapevolezza dell'obbligo violato. Il terzo motivo è ritenuto infondato perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, e l'incensuratezza, comunque, non sarebbe sufficiente; nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato i precedenti penali e l'assenza di concreti elementi favorevoli, oltre alla gravità e alla ravvicinata reiterazione delle condotte. I residui motivi sull'art. 131-bis c.p. sono giudicati aspecifici e non confrontati con la reiterazione di fatti analoghi e con i precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna; la Corte ritiene integrata la violazione della prescrizione notificata all'imputato e la consapevolezza della sottrazione all'obbligo.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non richiedono più, dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando i precedenti penali e la mancanza di dati favorevoli.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non è riconoscibile quando il ricorso non si confronta con la reiterazione di fatti analoghi e con i precedenti penali, che escludono la particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure già dedotte in appello, o a contestare in modo meramente assertivo la sentenza impugnata, senza una critica puntuale alle ragioni decisorie della corte territoriale.
- In tema di violazione di prescrizioni imposte da misure di prevenzione, la prova della consapevolezza della prescrizione e della sua violazione può desumersi dall'oggettivo riscontro dell'infrazione e dall'assenza di plausibili giustificazioni fornite nell'immediatezza, senza necessità di ulteriori accertamenti ove il quadro fattuale sia chiaro.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporre il beneficio.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la reiterazione di condotte analoghe e i precedenti penali dell'imputato costituiscono elementi ostativi alla configurabilità della particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero.
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