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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44369/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame nella parte in cui confermava la custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). La censura principale riguardava la carenza e la contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale avrebbe indebitamente fondato la partecipazione di Bianco al sodalizio sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Monti Danilo e sulla frequentazione con soggetti (in particolare Carpino Francesco, Marchio Santo e Colosimo Luigi) che, di fatto, non risultavano a loro volta raggiunti da gravi indizi di appartenenza all'associazione. Si contestava quindi la violazione del principio richiamato nella pronuncia rescindente della Cassazione e il vizio di motivazione circa l'insussistenza dei gravi indizi associativi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia colmato le lacune evidenziate dalla pronuncia rescindente: sono stati valorizzati ulteriori riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Monti (tra cui un successivo interrogatorio del 10/03/2024 con indicazioni su attività di traffico di droga e partecipazione a riunione di vertice), le dichiarazioni di altro collaboratore (Colosimo Domenico) che indicavano Bianco come 'nuova leva' e partecipante a riunioni riservate, nonché il giudicato cautelare formato sulle altre fattispecie (rapine e cessioni di stupefacenti) che attesta l'operatività criminale del ricorrente. Nel complesso la Corte ha ritenuto che i dichiarativi, i riscontri intercettivi e il giudicato cautelare formino un quadro indiziario coerente e sufficiente per confermare la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Il reato di associazione mafiosa richiede gravi indizi di partecipazione. In fase cautelare la Corte ammette che la prova indiziaria possa reggersi anche sulle dichiarazioni di un collaboratore, purché siano precise, coerenti e circostanziate e trovino riscontro in elementi esterni logici e materiali

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

    Le contestazioni per detenzione e cessione di stupefacenti, già formatesi in giudicato cautelare, sono state utilizzate come riscontro dell'operatività criminale del ricorrente nel settore della droga, contribuendo a corroborare gli indizi associativi

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante " mafiosità ")

    L'aggravante di mafia applicata ai reati comuni rafforza l'applicazione della misura cautelare quando risulta desumibile che i reati sono aggravati dalla 'mafiosità' e quindi funzionali al sodalizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione della decisione; la Corte dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per le formalità previste

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 16183 del 01/02/2017 (Fiore)

    Sez. 2, Sent. n. 16183/2017

    Principio secondo cui, in fase di indagini preliminari, i gravi indizi per una misura cautelare possono fondarsi anche sulla dichiarazione di un solo collaboratore se questa è precisa, coerente e circostanziata e trova riscontri esterni

  • Ordinanza/sentenza di annullamento con rinvio: Sez. 2, n. 12239 del 23/02/2024

    Pronuncia rescindente che aveva rilevato contraddittorietà della motivazione del riesame solo sul profilo dell'associazione mafiosa, dando rinvio per integrazione; la Corte di merito ha poi integrato la motivazione con nuovi riscontri

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono costituire base sufficiente per una misura cautelare se sono precise, coerenti e circostanziate e se trovano riscontro in elementi esterni (intercettazioni, videoriprese, giudicati cautelari, altre dichiarazioni).
  • La semplice frequentazione con soggetti sospetti non è di per sé idonea a provare l'appartenenza a un'associazione mafiosa; è invece necessario che la frequentazione sia collegata a elementi che dimostrino la partecipazione organizzativa o il ruolo operativo nell'ambito del sodalizio.
  • Se una motivazione risulta carente o contraddittoria, il giudice di rinvio può integrare il quadro indiziario con nuovi elementi (ultime dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi, giudicato cautelare) purché tali elementi siano acquisiti nel rispetto del contraddittorio e dotino la ricostruzione di coerenza logica.
  • Il giudicato cautelare formatosi su reati afferenti allo stesso contesto (es. rapine e spaccio aggravati da 'mafiosità') può essere valorizzato come riscontro indiziario della operatività del soggetto nel circuito criminale, contribuendo a ricostruire la partecipazione associativa.
  • Il controllo di coerenza logica della motivazione è essenziale: non si possono usare come riscontro elementi che non sono a loro volta dimostrati al livello di gravità indiziaria richiesto; tuttavia successivi emergenti indizi possono sanare la prima carenza motivazionale.

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