Cassazione Penale, Ordinanza n. 36853/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/03/2025, articolava due motivi: (1) vizio di motivazione, dedotto in ogni forma, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa circa un tentativo di estorsione aggravata dall'uso delle armi; (2) violazione di legge penale per la mancata derubricazione del fatto da tentata estorsione aggravata dall'uso delle armi a minacce aggravate dall'uso delle armi. La Corte rileva che le censure si risolvono in doglianze di fatto, nella reiterazione di motivi già respinti in appello e in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inclusa una diversa lettura dell'attendibilità della persona offesa e del significato degli elementi di riscontro (screenshot e sequestro di una pistola scacciacani).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché non specifici, in quanto meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre confermato la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sia sulla credibilità della persona offesa sia sulla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione aggravata, escludendo la derubricazione in minacce aggravate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Richiamato in via descrittiva per la fattispecie di estorsione aggravata/tentata estorsione, la cui qualificazione giuridica è stata confermata.
art. 612 c.p.
Richiamato in via descrittiva nella prospettazione difensiva come possibile derubricazione del fatto in minacce aggravate.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove, né sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e disattese rende il motivo non specifico e solo apparente.
- La verifica di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito, né può fondarsi sul raffronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi estranei al processo.
- La qualificazione del fatto come tentata estorsione o come minaccia dipende dalla valutazione complessiva del contesto intimidatorio e del collegamento con le richieste patrimoniali, non essendo sufficiente isolare un singolo segmento della condotta.
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