Cassazione Penale, Sentenza n. 30719/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato specifico ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza (ai sensi dell'art. 581, comma 1‑quater c.p.p.). Il ricorrente deduce la violazione della norma sostenendo che dagli atti risultava il mandato specifico e che era stato erroneamente considerato giudicato in assenza, essendo stato dichiarato dal Tribunale "come presente" in virtù della procura speciale rilasciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che dagli atti risultava che il ricorrente era stato giudicato in assenza in primo grado e che non era stato allegato, come richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater c.p.p., il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contestuale all'impugnazione. Ha riaffermato il principio secondo cui, nelle impugnazioni di sentenze pronunciate nei confronti di imputato assente, il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione, essendo espressione della volontà consapevole dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando la sentenza è pronunciata nei confronti di imputato giudicato in assenza, il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la sentenza e depositati contestualmente all'impugnazione; diversamente l'impugnazione è inammissibile.
Ordinanza/giurisprudenza della Sezione 5 (Mauro)
Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv. 286088
Richiamata come precedente costante per confermare che il mandato specifico e la dichiarazione di domicilio, ove l'imputato sia stato giudicato in assenza, devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione all'applicabilità di sanzioni pecuniarie e alla valutazione della colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili; giustifica la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la pronuncia della sentenza e depositati contestualmente all'atto di impugnazione; il mancato deposito rende l'impugnazione inammissibile.
- Una procura generale o una procura rilasciata prima della sentenza (procura speciale antecedente) non supplisce all'obbligo del mandato specifico post‑sentenza quando l'imputato è stato giudicato assente.
- In caso di dubbio sulla qualificazione della presenza/assenza dell'imputato, è essenziale documentare con atti chiari il momento e la natura della procura e del mandato per evitare inammissibilità.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somme a favore della Cassa delle ammende) se non si può escludere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Prassi consigliata: allegare sempre, per le impugnazioni contro sentenze rese a carico di imputati 'in assenza', il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, la prova dell'elezione di domicilio e ogni documento che dimostri la tempestività e la legittimità dell'incarico.
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