Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. dal difensore di fiducia; la doglianza principale è la violazione dell'art. 629-bis c.p.p. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato principi riferibili all'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) e non alla rescissione del giudicato, senza valutare che l'istanza si fondava sulla nullità assoluta e insanabile della notifica del decreto che disponeva il giudizio nei confronti del difensore, idonea a determinare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, fattispecie tutelata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15498/2020 (dep. 2021). In sostanza la difesa ha sostenuto che la mancata notifica al difensore ha privato l'imputato della partecipazione al processo per cause non a lui imputabili e che quindi era legittima la richiesta di rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha affermato che la Corte territoriale ha erroneamente valutato l'istanza alla stregua dell'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) invece che con i criteri specifici della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e delle relative pronunce della Corte a Sezioni Unite (n. 15498/2020). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame conforme ai principi richiamati. La Corte di cassazione non ha valutato nel merito la veridicità delle allegazioni difensive in mancanza del fascicolo, ma ha disposto che la valutazione sia compiuta ex novo dalla Corte territoriale sulla base del corretto parametro normativo.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Il rimedio della rescissione del giudicato è uno strumento di impugnazione straordinaria finalizzato a travolgere il giudicato e riaprire il processo quando risulti l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, anche se la declaratoria di assenza era stata preceduta da notificazioni viziate da nullità assolute; comporta oneri di allegazione e deve essere valutato con criteri diversi dall'incidente di esecuzione.
art. 670 c.p.p.
L'incidente di esecuzione è finalizzato al controllo del titolo esecutivo (materiale o giuridico) e della sua esecutività; non è idoneo a dedurre nullità assolute afferenti alla fase introduttiva del giudizio (es. omessa o viziata citazione) che incidono sui diritti partecipativi dell'imputato, essendo tali questioni precluse dall'irrevocabilità della sentenza e riservate al rimedio della rescissione se ricorrono i presupposti.
art. 420-bis c.p.p.
Disciplina gli effetti della mancata comparizione dell'imputato e i controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza; l'art. 629-bis si pone in correlazione con tale disciplina ma consente comunque all'imputato di allegare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo anche quando gli accertamenti di assenza siano stati formalmente eseguiti.
art. 420, comma 2 c.p.p.
Indica l'ordine sequenziale di verifiche sulla costituzione delle parti; la corretta esecuzione di tali controlli è presupposto, ma la loro formale correttezza non esclude la possibilità che sussista comunque un'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo.
Sentenza Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021, Rv. 280931)
sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931
Principio secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, nei procedimenti celebrati in assenza, non sono deducibili mediante l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) ma possono essere fatte valere con la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) quando determinino l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
art. 604 c.p.p.
Richiamata nel testo come riferimento sistematico ai rimedi che tutelano la partecipazione dell'imputato; nel contesto, sottolinea l'esistenza di più strumenti (tra i quali art. 629-bis) volti a rimediare a situazioni di mancata partecipazione non volontaria.
art. 625-ter c.p.p. (norma previgente)
Norma previgente sostituita dall'art. 629-bis; citata per ricostruire l'evoluzione normativa del rimedio rescissorio.
art. 175, comma 2 c.p.p.
Menzi onata nel confronto degli effetti della rescissione con altri rimedi (es. restituzione nel termine), per evidenziare che la rescissione realizza effetti più ampi nella tutela delle facoltà difensive.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è il rimedio corretto per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo dovuta a nullità assolute della citazione (anche della notifica al difensore); l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) non è idoneo a sollevare tali nullità.
- Quando si propone un'istanza ex art. 629-bis, il giudice deve valutare specificamente se la mancata partecipazione sia stata effettivamente non imputabile all'imputato e se le nullità della fase introduttiva abbiano concretamente pregiudicato la conoscenza del processo.
- La dichiarazione di assenza formalmente corretta ai sensi dell'art. 420-bis non esclude che sussista comunque un'ignoranza incolpevole; il ricorrente può allegare fatti che dimostrino tale ignoranza anche se le formalità procedurali risultano adempiute.
- L'onere dell'allegazione grava sul proponente la rescissione: bisogna indicare elementi concreti (es. mancate notifiche al difensore) che giustifichino la riapertura del processo; il giudice della rescissione ha il potere di rimuovere il giudicato e disporre la rinnovazione del processo dal primo grado.
- Se il giudice territoriale applica criteri errati (p. es. confonde art. 670 con art. 629-bis), la Corte di cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame; pertanto è fondamentale che il difensore specifichi la natura del rimedio richiesto e fornisca elementi probatori adeguati.
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