Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro relativa alla registrazione di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Salerno. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che: la sentenza di appello fosse nulla per motivazione apparente; l'avviso di liquidazione fosse carente di motivazione per mancata allegazione degli atti tassati; l'Ufficio avesse illegittimamente tassato sia il decreto ingiuntivo sia il rapporto negoziale sottostante, con duplicazione d'imposta e violazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro; e che la CTR avesse affermato la tassazione di un ulteriore atto senza prova, con violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse sufficientemente motivata, seppur in forma sintetica; che l'avviso di liquidazione fosse adeguatamente motivato perché recava gli elementi essenziali del decreto ingiuntivo e della pretesa tributaria, senza necessità di allegare l'atto; e che le censure sul presunto doppio prelievo e sulla tassazione per enunciazione fossero inammissibili o comunque infondate perché miravano a sollecitare un nuovo accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla violazione di legge, sulla ricognizione della fattispecie concreta e sulla deduzione dei vizi ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non indicava con precisione il fatto cui si riferiva né gli atti rilevanti.
art. 132 c.p.c.
È stato escluso il vizio di motivazione apparente poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sintetica ma comunque intelligibile.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria può essere concisa, purché consenta di individuare gli elementi logico-giuridici della decisione.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
L'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo da rendere comprensibile la pretesa tributaria, ma non richiede necessariamente l'allegazione dell'atto tassato se gli elementi esposti sono sufficienti.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
La Corte ha ribadito che l'omessa allegazione dell'atto non comporta di per sé nullità dell'avviso se l'atto è individuabile sulla base degli elementi contenuti nell'avviso.
artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986
Le censure sulla tassazione per enunciazione e sul principio di alternatività IVA/registro sono state considerate inammissibili perché richiedevano un diverso accertamento dei fatti e dell'atto enunciante.
art. 22 d.P.R. 131/1986
La tassazione per enunciazione presuppone l'autonomia oggettuale dell'atto enunciato, l'identità delle parti, la permanenza degli effetti e la sua apprezzabilità senza accertamenti extratestuali ulteriori.
art. 40 d.P.R. 131/1986
Il motivo che invocava l'alternatività IVA/registro è stato respinto in quanto fondato su un presupposto fattuale non rivalutabile in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è deducibile per contestare la valutazione comparativa delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di fatto costitutivo/eccezione, non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è stato escluso perché la sentenza di merito non era affetta da motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non individua un fatto decisivo omesso e si risolve nella riproposizione di argomenti fattuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza o di un avviso tributario può essere sintetica, purché consenta di ricostruire gli elementi logico-giuridici della pretesa o della decisione; la sola concisione non integra motivazione apparente.
- L'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica gli estremi essenziali dell'atto tassato e i criteri di calcolo dell'imposta; l'allegazione materiale dell'atto non è necessaria se la pretesa è comunque intelligibile.
- La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle risultanze di causa, essa esula dal sindacato di legittimità.
- La tassazione per enunciazione richiede che l'atto richiamato sia identificabile dal testo dell'atto enunciante senza ulteriori accertamenti extratestuali e che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. si ha solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; la diversa valutazione del materiale probatorio non integra di per sé un vizio di legittimità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'esito dell'apprezzamento delle prove.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto decisivo realmente omesso; non è sufficiente riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
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