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Ordinanza

Ordinanza n. 1230/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​della determinazione dirigenziale numero 393 del 6 novembre 2025, notificata l’11 novembre 2025, con cui Roma Capitale ha ingiunto il pagamento di euro 394.633,80 per la rimozione di rifiuti.

Giustizia amministrativa202601651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che disponeva la rimozione di rifiuti e quantificava in euro 394.633,80 la relativa spesa, senza ingiungere direttamente il pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale notificata l'11 novembre 2025, concernente la rimozione di rifiuti e l'importo di euro 394.633,80. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma soltanto la contestazione cautelare dell'efficacia dell'atto e del pregiudizio derivante dall'importo indicato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, ritenendo non ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile. La determinazione impugnata, infatti, non contiene un'ingiunzione immediata al pagamento di euro 394.633,80: l'eventuale obbligo di pagamento è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività di rimozione da parte di AMA S.p.A. e alla successiva adozione, da parte di quest'ultima, dell'atto di liquidazione della spesa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto; nel caso concreto il giudice ha escluso il pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale o concretamente imminente.
  • Quando l'atto impugnato non dispone direttamente un pagamento, ma subordina l'eventuale esborso a successive attività materiali e a un distinto atto di liquidazione, la sola indicazione dell'importo stimato non dimostra di per sé il periculum in mora.
  • La previsione di un futuro obbligo economico, subordinato all'effettiva esecuzione dell'intervento e all'adozione di un successivo atto di liquidazione, non giustifica la sospensione cautelare dell'atto presupposto in mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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