Cassazione Penale, Sentenza n. 05906/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che non risultino fatti certi che attestino che il telefono rinvenuto addosso al detenuto Piacente sia stato consegnato da lui; denuncia che la decisione si fonda solo sul rapporto della polizia penitenziaria e su presunzioni circordeduttive, e critica il rigetto della richiesta di acquisizione integrale delle immagini di videosorveglianza che, a suo avviso, avrebbero potuto mostrare incontri con altri detenuti e smentire la responsabilità addebitata. Inoltre rileva che non è stato dato specifico giudizio sull'idoneità del fatto a dimostrare una condotta contraria al processo di risocializzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse effettivamente colmato le carenze indicate dalla precedente annullamento, ricostruendo in modo approfondito i fatti e valutando autonomamente la rilevanza disciplinare. La Corte ha ritenuto credibile il rapporto della polizia penitenziaria, integrato da riscontri (movimenti monitorati via videosorveglianza, abbraccio tra i due detenuti, dichiarazioni immediate di Piacente sul telefono "nuovo nuovo, appena arrivato", mancanza della sigaretta dichiarata dal ricorrente, dichiarazione di un terzo detenuto circa l'incontro). Ha inoltre condiviso il rigetto della richiesta di acquisizione dei filmati, ritenendo che la relazione degli agenti descrivesse con precisione gli eventi e che la visione dei video non avrebbe aggiunto elementi utili. La condotta è stata considerata sufficientemente grave da escludere la liberazione anticipata per il solo semestre contestato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 115 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte osserva che non tutto il contenuto dei verbali della polizia giudiziaria gode di valore privilegiato, ma ne possono rilevare gli elementi oggettivi; tuttavia il Tribunale ha valutato l'attendibilità del rapporto alla luce di concreti riscontri.
art. 81 d.P.R. n. 230/2000 (regolamento ordinamento penitenziario)
Richiamato per sottolineare che i contenuti dei rapporti disciplinari possono essere contestati e sottoposti ad approfondimenti, specie nei procedimenti disciplinari; nel caso concreto il Tribunale ha comunque valutato e riscontrato il rapporto.
art. 391-ter cod. pen.
Citato dalla Corte come possibile configurazione della condotta (introduzione e consegna di telefoni cellulari in carcere): la Corte ritiene la condotta del ricorrente tale da poter integrare anche profili di gravità rilevanti ai fini rieducativi.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025)
Principio richiamato: i rapporti disciplinari non sono automaticamente decisivi ai fini della valutazione della partecipazione all'opera rieducativa; devono essere valutati concretamente e comparati con altri elementi positivi o negativi del periodo semestrale. Il Tribunale si è uniformato a tale criterio, valutando la gravità oggettiva della condotta e limitando l'effetto sanzionatorio al semestre interessato.
Massime di principio
- Un rapporto disciplinare non determina automaticamente l'esclusione della liberazione anticipata: il giudice deve valutare concretamente la gravità della condotta e confrontarla con eventuali elementi positivi del periodo semestrale.
- La credibilità e i riscontri concreti che accompagnano la relazione degli agenti (movimenti monitorati, dichiarazioni immediate, esiti di perquisizioni, dichiarazioni di terzi) possono legittimare il rifiuto di acquisire ulteriori prove come i filmati, quando la ricostruzione sia già precisa e completa.
- La menzogna o le contraddizioni del detenuto nell'immediatezza dei fatti aggravano la valutazione negativa sulla partecipazione al trattamento rieducativo.
- L'eventuale rilevanza penale della condotta (es. introduzione di telefoni) può rafforzare la valutazione di gravità ai fini disciplinari e amministrativi, purché la decisione sia adeguatamente motivata e fondata su elementi concreti.
- La limitazione dell'effetto sanzionatorio (esclusione della liberazione anticipata) deve essere proporzionata nel tempo: il giudice può escludere il beneficio per il solo semestre in cui è stata commessa la condotta grave.
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