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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23177/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha confermati responsabili, in qualità di liquidatori succedutisi della Veco s.r.l. (fallita il 1/2/2018), del reato previsto dall'art. 217 comma 1 n. 4 l. fall., per essersi astenuti dal richiedere tempestivamente il fallimento e così aggravato il dissesto. Il ricorso deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen. e art. 217 l. fall.) per inesistenza della colpa grave richiesta dalla norma, lamentando che i giudici di merito hanno desunto la colpa grave dalla sola omissione senza valutare compiutamente la consulenza tecnica fornita dalla difesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di legittimità ha riconosciuto che, sebbene l'omissione della tempestiva domanda di fallimento richieda il coefficiente psicologico della colpa grave, la Corte d'appello non abbia fatto affidamento sulla mera omissione ma abbia motivatamente indicato gli elementi fattuali che costituiscono prova della colpa grave: persistente carenza di liquidità fin dal 2013; sistematica perdita di attivo dal 2014 e peggioramento negli anni; azioni esecutive avviate già nel 2016 che rendevano impossibile il proseguimento dell'attività; un intervallo temporale di oltre tre anni tra il manifestarsi della crisi e il fallimento con aggravamento dell'esposizione debitoria; ammontare del passivo di rilievo (oltre 3 milioni di euro). La Corte ha ritenuto che tali elementi, debitamente motivati, dimostrino la consapevolezza delle conseguenze del ritardo e abbia altresì valutato le argomentazioni difensive, non potendo la difesa limitarsi a riportare uno stralcio della consulenza senza confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 28 maggio.

Norme richiamate

  • art. 217 comma 1 n. 4 legge fallimentare

    La norma incriminatrice punisce l'omissione della tempestiva domanda di fallimento quale condotta che aggrava il dissesto; richiede per la punibilità il requisito soggettivo della colpa grave. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la colpa grave non è automaticamente desumibile dalla mera omissione ma può essere comprovata da concreti elementi fattuali che dimostrino la consapevolezza e la prevedibilità delle conseguenze del ritardo.

  • art. 43 cod. pen.

    Regola il concetto di colpa (compresa la colpa grave) nel diritto penale. La Corte ha applicato questo criterio precisando che la sussistenza della colpa grave va accertata in concreto sulla base degli elementi di fatto (prolungata carenza di liquidità, perdite d'attivo, esecuzioni, durata del ritardo, entità del passivo).

Massime di principio

  • L'omissione della tempestiva richiesta di fallimento è penalmente rilevante solo se è accompagnata da colpa grave, che va provata con elementi fattuali concreti e specifici e non desunta automaticamente dalla mera omissione.
  • Indicatori tipici che possono far ritenere la colpa grave: perdurante e documentata carenza di liquidità, perdite continue di patrimonio netto, atti esecutivi in corso che impediscono il prosieguo dell'attività, lungo intervallo temporale tra l'inizio della crisi e la dichiarazione del fallimento, entità rilevante del passivo.
  • La motivazione della decisione di merito deve indicare esplicitamente gli elementi concreti che giustificano la ricostruzione della colpa grave; una motivazione generica è insufficiente.
  • La difesa deve fornire prove e argomentazioni dettagliate (non solo stralci) e confrontarsi punto per punto con i rilievi della corte territoriale; altrimenti il richiamo a una consulenza generica rischia di risultare inefficace.
  • In caso di gestione societaria in crisi, è prudente documentare tempestivamente le valutazioni e le misure adottate (verbali, perizie, comunicazioni ai creditori, richieste di concordato o altre procedure) per dimostrare l'assenza di colpa grave.
  • La valutazione della sussistenza dell'obbligo di istituire la procedura fallimentare dipende da elementi oggettivi e temporali: l'obbligo scatta quando la crisi è tale da rendere prevedibile l'aggravamento irreversibile del dissesto.
  • La responsabilità può essere accertata anche per liquidatori successivi se permangono o si aggravano le condizioni di dissesto e questi non adottano le necessarie iniziative; la condanna può comportare anche condanna alle spese processuali in solido.

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