Sentenza n. 2015/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 9/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 523,70 a titolo di retribuzione docenti, oltre interessi dal dovuto al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 9/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 gennaio 2024, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva corrisposto quanto dovuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha fissato una penale giornaliera pari all’interesse legale sulla somma capitale e ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
La norma è applicata per ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e per disporre, in caso di inerzia, misure coercitive e commissariali.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento dopo la rituale notificazione ai fini dell’esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
- A fronte del persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penale giornaliera parametrata agli interessi legali sulla somma capitale e nominare un commissario ad acta, individuando l’organo incaricato degli adempimenti necessari.
Come è indicizzato
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