Cassazione Penale, Sentenza n. 14260/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge per mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.: la condanna per rapina sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza un reale vaglio di attendibilità; il cellulare contestato sarebbe di esclusiva proprietà del Camon (documentazione prodotta); sarebbe mancante la prova dell'elemento soggettivo del reato; andava considerata la remissione di querela intervenuta, indicata come indice del recupero dei rapporti personali tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha rilevato l'identità e la mera reiterazione delle argomentazioni già svolte in appello, l'assenza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e la preclusione per la Cassazione di riesaminare il merito e rivalutare le prove. È stata applicata la sanzione delle spese processuali e condannato il ricorrente a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina le ipotesi di assoluzione: comma 1 (il fatto non è previsto dalla legge come reato) e comma 2 (manca o è insufficiente la prova che il fatto costituisca reato). Il ricorrente invocava l'assoluzione ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse una mera riproposizione dell'appello e non abbia dimostrato l'insussistenza del fatto secondo i parametri richiesti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali del motivo di ricorso (motivazione enunciata nei limiti strettamente necessari). La Corte ha evidenziato che, nonostante la brevità consentita, occorre comunque confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza e non limitarsi a riprodurre le censure di appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato come base normativa per la condanna alle spese e per la sanzione a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte ha applicato tale articolo, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (criteri di applicazione e quantificazione). La Corte ha sottolineato che la valutazione della congruità della pena rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione complessiva delle prove: il ricorrente deve far emergere vizi di diritto o illogicità della motivazione che giustifichino l'intervento, non una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando esiste una doppia conforme (condanna in primo grado e conferma/sistemazione in appello), la Cassazione è particolarmente rigorosa nel richiedere motivazioni specifiche per superare le valutazioni dei giudici di merito.
- La mera indicazione di elementi che avrebbero potuto essere interpretati diversamente (es. proprietà del bene contestato, remissione di querela) non è sufficiente: va dimostrato in che modo il giudice di merito abbia errato nella valutazione della attendibilità delle fonti di prova.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile se non si evidenziano profili di illogicità, arbitrarietà o mancato rispetto dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, se la pena è stata ridotta in appello, il ricorrente ha minore chance di successo su tale punto.
- Ricorsi manifestamente reiterativi o privi di fondamento possono comportare non solo rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni (ammenda) per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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