Cassazione Civile, Ordinanza n. 22599/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di merito, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo solo in parte il gravame della controparte, aveva espunto dalla sentenza di primo grado una integrazione disposta con ordinanza qualificata come correzione di errore materiale. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare sull'appello incidentale da lui ritualmente proposto in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità della correzione materiale, aveva chiesto la condanna solidale della controparte al risarcimento della differenza di valore di un'autovettura, somma indicata sulla base della CTU. Il ricorso per cassazione è stato quindi fondato sull'art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia su un capo di domanda ritualmente introdotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che il vizio di omessa pronuncia si configura quando il giudice omette una statuizione su domande, eccezioni o assunti che richiedano decisione. Ha accertato che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta risarcitoria subordinata, proposta ritualmente dall'appellante incidentale. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni che richiedano una decisione; la sua violazione integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, n. 4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto.
- Una domanda formulata in via subordinata deve comunque essere esaminata dal giudice se resta rilevante in relazione all'esito della questione principale.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. determina nullità della sentenza ed è sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.
- Quando il vizio investe solo il mancato esame di un capo di domanda, la Cassazione cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per la decisione sul punto e sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →