Sentenza del 29/05/2017 n. 3809 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Atti impugnabili - Atti che precedono preavviso di fermo amministrativo - Mancata impugnazione - Definitività - Preavviso di fermo - Impugnabilità solo per vizi propri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di contestare, mediante impugnazione del preavviso di fermo amministrativo o di un successivo atto di riscossione, vizi e questioni relative ad atti precedenti, autonomamente impugnabili, che non siano stati tempestivamente impugnati. Il principio affermato è che ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri. La mancata impugnazione degli atti precedenti entro i termini di legge ne determina la definitività; pertanto, non è più possibile rimettere in discussione il merito della pretesa tramite l'impugnazione di un atto successivo.
La decisione
Il preavviso di fermo amministrativo, così come gli altri atti successivi, rimane impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le contestazioni relative agli atti antecedenti, non impugnati tempestivamente, non possono essere riproposte contro il preavviso o contro l'atto con cui viene intimata la riscossione. Dal testo non risultano indicati gli estremi della sentenza né l'esito formale del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole all'ente della riscossione rispetto alle contestazioni tardive del contribuente.
Massime di principio
- Gli atti della riscossione autonomamente impugnabili devono essere contestati entro il termine previsto dalla legge; la mancata impugnazione li rende definitivi.
- Quando viene notificato un atto successivo, come un preavviso di fermo amministrativo, non è normalmente possibile contestare il merito o i vizi degli atti precedenti ormai definitivi.
- Ogni atto successivo può essere impugnato soltanto per vizi propri, come errori di notifica dell'atto stesso, difetti formali, carenza di motivazione o altri vizi direttamente riferibili a quel documento.
- La tempestiva verifica e contestazione di ciascun atto della riscossione è essenziale, perché i vizi non fatti valere nei termini non si trasferiscono automaticamente agli atti successivi.
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo non consente, di regola, di riaprire una controversia ormai definita sulla sussistenza o sull'ammontare del debito.
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